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Tribunale Ferrara 9 dell’10/1/2013: riscossione coattiva – non aggredibile bene compreso in fondo patrimoniale

28 Feb 2013 | ARCHIVIO STORICO

Il Tribunale di Ferrara, con la sentenza n. 9 del 2012, ha stabilito che non è aggredibile – ai fini della riscossione delle imposte – un bene compreso in un fondo patrimoniale quando l’origine del debito deriva da una dichiarazione dei redditi presentata in forma congiunta e si dimostra che il debito tributario non
sia stato contratto per il soddisfacimento delle esigenze della famiglia. Nel caso in questione il debito tributario era sorto per il fatto che il coniuge fosse stato chiamato da Equitalia a rispondere in via solidale di un debito sorto a seguito della presentazione di una dichiarazione dei redditi in forma congiunta. Equitalia eccepiva in giudizio che il conferimento di beni in fondo patrimoniale non ostacola di per sé l’iscrizione di ipoteca, trattandosi di atto di natura non esecutiva, ma di una garanzia. Sulla natura dell’iscrizione ipotecaria il Tribunale non condivide l’assunto di Equitalia e recepisce l’orientamento espresso dalla recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ nel concetto di atti di esecuzione rientrano non soltanto gli atti del processo di esecuzione stricto sensu, ma tutti i possibili effetti dell’esecutività del titolo e, dunque, anche l’ipoteca iscritta sulla base dell’esecutività del titolo medesimo”. Inoltre, ai sensi del combinato disposto degli artt. 169 e 170 codice civile e dei principi costituzionali in tema di famiglia, i beni costituiti nel fondo patrimoniale, non potendo essere distolti dalla loro destinazione ai bisogni familiari, possono costituire oggetto di iscrizione di ipoteca ad opera di terzi solo nei limiti in cui sono suscettibili di esecuzione forzata e, quindi, solo in relazione all’inadempimento di obbligazioni assunte nell’interesse della famiglia. Nella fattispecie non è stato però possibile affermare che il debito tributario fosse stato contratto per il soddisfacimento delle esigenze della famiglia discendendo, unicamente, dalla posizione della parte nei confronti della quale era stato richiesto l’assolvimento del debito. Un debito di imposta non è da considerarsi necessariamente correlato ai bisogni della famiglia.