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TOSAP-COSAP SOTTOSERVIZI PER IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIE RINNOVABILI: NO AL REGIME AGEVOLATO

27 Apr 2013 | ARCHIVIO STORICO

Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 1788 del 27.3.2013

Con la sentenza n. 1788 del 27/3/2013 il Consiglio di Stato ha ritenuto inapplicabile il regime agevolato e forfetario (previsto dall’art. 63 del d.lgs. n. 446/97) per la tassazione dei sottoservizi relativi agli impianti di “produzione” di energie rinnovabili. Viene così ribaltato l’esito del giudizio di primo grado, che aveva invece ritenuto illegittima la prescrizione del regolamento COSAP che limitava l’applicazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 446/97 alle sole occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi. Secondo il TAR, le aziende che realizzano impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica devono essere ammesse a fruire, con riguardo agli elettrodotti interrati nelle strade comunali e provinciali, del regime agevolativo forfettario di cui all’art. 63, comma 2, lett. f), del D. Lgs. n. 446 del 1997, dovendo essere assimilate a quelle svolgenti un’attività strumentale ad un pubblico servizio, con conseguente illegittimità sul punto dell’impugnato regolamento provinciale, anche nella parte in cui disciplina diversamente l’onere concessorio a seconda che i sottoservizi di interconnessione per impianti di produzione da energie rinnovabili siano o meno allacciati alla rete (trattandosi di una discriminante priva di qualsiasi fondamento giuridico). L’ente impositore propone appello al Consiglio di Stato eccependo che i primi giudici avrebbero trascurato la fondamentale distinzione tra attività di produzione e di distribuzione energetica, atteso che solo i distributori di energia rispondono dell’erogazione agli utenti finali e solo l’attività di erogazione è presa in considerazione dall’art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997. Sul punto i Giudici di Palazzo Spada evidenziando che la controversia in esame concerne esclusivamente la legittimità o meno dell’esercizio da parte dell’amministrazione provinciale del predetto potere impositivo (avvenuto con l’approvazione del nuovo Regolamento COSAP), nella parte in cui non avrebbe tenuto conto, nella determinazione del canone di occupazione di aree pubbliche, della natura di servizio pubblico della produzione di energia da fonte rinnovabile, omettendo di applicare ovvero malamente applicando l’art. 63, comma 2, lett. f), del D. Lgs, 15 dicembre 1997, n. 446. Dal tenore letterale della norma emerge che la determinazione forfettaria del canone dovuto per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto è subordinata alla ricorrenza di puntuali presupposti, di carattere soggettivo ed oggettivo: in particolare l’agevolazione presuppone, dal punto di vista soggettivo, che il soggetto occupante le aree pubbliche svolga attività di erogazione dei pubblici servizi ovvero attività strumentali ai servizi medesimi; dal punto di vista oggettivo, poi l’attività di erogazione ovvero quella strumentale deve essere in atto, atteso che il canone deve essere commisurato al numero delle utenze (ciò anche con riferimento alle occupazioni del territorio provinciale). Ad avviso del Consiglio di Stato, la ratio dell’agevolazione in parola si ricollega alla peculiarità dell’attività che viene svolta attraverso l’occupazione di aree pubbliche (erogazione di servizi pubblici o attività strumentale a questi ultimi) ed alla utilità che così è assicurata direttamente ai cittadini (utenti), solo in tal modo trovando ragionevole giustificazione il sacrificio imposto al potere impositivo dell’amministrazione locale (ed alle sue entrate finanziarie). Invero, la misura agevolativa della determinazione forfettaria, ex lett. f), comma 2, dell’art. 63 del D. Lgs. n. n. 446 del 1997, secondo il suo stesso tenore letterale, può trovare applicazione solo per l’attività di erogazione dei servizi pubblici e per le attività strumentali a questi ultimi. In tale fattispecie non può pertanto rientrare l’attività svolta dalla società appellata, che non consiste affatto nella “erogazione” di un servizio pubblico (energia), bensì in quella di “produzione e trasporto” dell’energia prodotta da fonti energetiche rinnovabilili, giacché solo la prima, cioè quella di erogazione di energia in favore direttamente dei cittadini, può essere effettivamente considerata un servizio pubblico, laddove la seconda (produzione di energia da fonti rinnovabile) non è rivolta, direttamente ed esclusivamente, ma solo eventualmente ai cittadini, quali utenti, trattandosi soltanto di un’attività presupposta alla successiva attività di erogazione del servizio di energia (che d’altra parte, com’è intuibile, non deve avere necessariamente come destinatari i cittadini).