Con la sentenza n. 1280 del 7/6/2013 il TAR Palermo ha affermato che la determinazione delle tariffe Tarsu non può avere efficacia retroattiva. Nella fattispecie alcuni contribuenti lamentavano la violazione del principio di irretroattività e legalità di una delibera tariffaria Tarsu adottata nel 2013, ma destinata ad operare anche per l’anno 2012. Il TAR ritiene fondata la censura atteso che l’art. 1 comma 169 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) stabilisce che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. E’ stato inoltre ritenuto irrilevante che la deliberazione del 2013 sia stata adottata “ora per allora” atteso che: 1) la precedente delibera era stata adottata da organo incompetente (e per tale motivo è stata annullata dal TAR) di talché non ha prodotto effetti; 2) la nuova delibera è stata adottata da organo diverso da quello indicato dal TAR e non costituisce ottemperanza al giudicato e di talché può operare solo per il futuro. Si segnala che il comma 444 della legge di stabilità 2013 (l. n. 228/2012) consente dal 2013 di ritoccare le aliquote e le tariffe dei tributi entro l 30 settembre dell’anno, per il ripristino degli equilibri di bilancio. I contribuenti lamentano inoltre il difetto di motivazione ed istruttoria posto che la delibera impugnata non reca alcuna indicazione delle ragioni sottese al raddoppio della tariffa relativa ai locali adibiti ad uso abitazione, garage, magazzini, nonché agli uffici pubblici, professionali e commerciali. Sul punto il TAR evidenzia che l’art. 69 comma 2 del d.lgs. n. 507/93 recita: “Ai fini del controllo di legittimità, la deliberazione deve indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l’aumento per la copertura minima obbligatoria del costo ovvero gli aumenti di cui al comma 3”. Rileva quindi il TAR che la delibera impugnata non contiene alcuna motivazione dell’aumento tariffario disposto, né offre a supporto dell’assunto relativo all’aumento dei costi del servizio alcuno degli elementi indicati nella norma citata. Non risulta nemmeno richiamata alcuna relazione del responsabile del servizio da cui sia dato desumere la motivazione di cui trattasi (relazione di per sé ritenuta sufficiente secondo il più recente orientamento della giurisprudenza del CGA).