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TAR Basilicata 247 del 24/5/2012: differenza tra insegna di esercizio e insegna pubblicitaria

8 Lug 2012 | ARCHIVIO STORICO

TAR-Basilicata247-2012

Con la sentenza n. 247 del 24/5/2012 il TAR Basilicata si è pronunciato in ordine alla differenza tra insegna di esercizio e insegna pubblicitaria nell’ambito di una questione che riguardava l’autorizzazione (prevista dall’art. 23 comma 7 del codice della strada) da parte dell’Ente proprietario e del concessionario dell’autostrada esclusivamente per le insegne di esercizio (norma che esclude espressamente il rilascio dell’autorizzazione per le insegne pubblicitarie). Dalla disposizione citata si evince che le insegne di esercizio hanno la finalità di individuare il punto di accesso dell’impresa e possono essere autorizzate soltanto se non pregiudicano la sicurezza della circolazione stradale, mentre, al contrario, se le  insegne di esercizio assumono le caratteristiche di insegne di tipo pubblicitario non possono essere autorizzate. Nella fattispecie risulta che l’insegna oggetto della controversia: 1) poggia su 10 pali di acciaio, installati sul tetto dello stabilimento industriale della società ricorrente, il quale risulta composto dal solo piano terra; 2) si trova ad oltre un metro dal tetto del  predetto stabilimento; 3) ed occupa quasi tutta la superficie del tetto del citato stabilimento. Da tali caratteristiche si ricava agevolmente che l’insegna di cui è causa non è una normale e/o semplice insegna di esercizio, che consente alla clientela di individuare il punto di accesso ai locali commerciali, ma svolge una funzione promozionale dell’attività imprenditoriale della ricorrente ed assume essenzialmente e/o prevalentemente carattere pubblicitario, tenuto pure conto che l’accesso ai locali commerciale non poteva avvenire direttamente dall’Autostrada (per una fattispecie analoga, in cui l’insegna era stata collocata sul tetto di uno stabilimento industriale cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 3782 del 28.6.2007, la quale ha riformato la Sentenza Sez. III TAR Veneto n. 1645 del 3.5.2002, citata dalla ricorrente).