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Sull'impugnabilità delle fattura della tariffa di igiene ambientale (TIA) i giudici tributari toscani si esprimono in maniera contrastante in due diverse sentenze.

2 Mar 2012 | ARCHIVIO STORICO

Corte Costituzionale 24.7.2009 n. 238

Commissione Tributaria Regionale Firenze 20.12.2011 n. 122

Come si può ricordare, a seguito di riconoscimento della natura tributaria della tariffa di igiene ambientale (TIA) operato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 238 del 2009, è stata ritenuta impugnabile anche la fattura, purché caratterizzata dai requisiti richiesti dalla legge per gli atti impositivi.Nonostante il chiaro dettato della Corte Costituzionale, la CTR Toscana si espressa in maniera diversa in due sentenze differenti. Con la sentenza n. 80 del 122 del 20 dicembre 2011, infatti, la CTR, riformando la pronuncia di primo grado, si è uniformata alle conclusioni della Corte Costituzionale, affermando che la circostanza che la fattura non sia espressamente indicata tra gli atti impugnabili dalla’rt. 19 del D. Lgs. n. 546 del 1992 non ne esclude l’impugnabilità, trattandosi di elencazione esemplificativa e non tassativa. Nella sentenza n. 238 del 2009, la Consulta aveva affermato che “è possibile, in via interpretativa  come, del resto, ha già affermato la Corte di cassazione con la sentenza n. 17526 del 2007, con specifico riferimento alla TIA –, un’applicazione estensiva dell’elenco di cui al citato art. 19, al fine di considerare impugnabili anche atti che, pur con un diverso nomen iuris, abbiano la stessa funzione di accertamento e di liquidazione di tributi svolta dagli atti compresi in detto elenco; con l’ovvio corollario che le suddette «bollette», avendo natura tributaria, debbono possedere i requisiti richiesti dalla legge per gli atti impositivi”. Nel caso trattato dai giudici, infatti, la fattura inviata al contribuente contiene chiaramente una pretesa tributaria con richiesta di pagamento.Nella sentenza n. 80 del 21 dicembre 2011, un’altra sezione della CTR Toscana ha, invece, capovolto il risultato del giudizio dinanzi alla Commissione tributaria provinciale che aveva affermato che la fattura assume la funzione di avviso di liquidazione e come tale impugnabile dinanzi al giudice tributario. Nella sentenza di appello, infatti, i giudici hanno ritenuto che l’atto impugnato non ha né la natura di un avviso di liquidazione, ma costituisce, un semplice invito di pagamento con una valenza puramente contabile e commerciale. Per tale ragione, ili giudici tributari hanno considerato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.