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Soppressione del codice tributo SB15 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 216/2010

20 Gen 2012 | ARCHIVIO STORICO

Risoluzione Agenzia delle entrate 6.3.2007 n. 32.E

Risoluzione Agenzia delle entrate 26.7.2007 n. 188.E

Con le risoluzioni n. 32/E del 6 marzo 2007 e n. 188/E del 26 luglio 2007, in base a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, sono stati istituiti i codici tributo SA15, SB15, SC15, SD15, SE15, SF15, SG15 per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta regionale sulle plusvalenze derivanti dalla cessione dei fabbricati adibiti a seconde case, dell’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico e dell’imposta sugli aeromobili ed unità da diporto. La Corte Costituzionale, con sentenza del 13 febbraio 2008, n. 102, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 3 della predetta legge regionale n. 4/2006. Ciò premesso, con risoluzione n. 276/E del 3 luglio 2008, sono stati soppressi i codici tributo SA15, SC15, SD15, SE15, SF15, SG15 utilizzati per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta regionale sulle plusvalenze derivanti dalla cessione dei fabbricati adibiti a seconde case e dell’imposta regionale sulle seconde case ad uso turistico. Successivamente, la Corte Costituzionale, con sentenza del 17 giugno 2010, n. 216, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale anche dell’articolo 4 della legge della Regione Sardegna 11 maggio 2006, n. 4. Al riguardo la Regione Autonoma della Sardegna ha richiesto la disattivazione dei codici