La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23582 del 6/11/2009, ha affermato che il comune non può iscrivere direttamente a ruolo il tributo nel caso in cui l’avviso di accertamento sia stato impugnato e nei cui confronti la controversia è pendente.
Ciò in quanto l’art. 72 del d.lgs. 507/93 consente ai comuni di procedere direttamente all’iscrizione a ruolo, senza necessità di adottare e notificare un avviso di accertamento, soltanto nei casi in cui la
liquidazione avvenga sulla base dei ruoli dell’anno precedente, cioè sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna variazione.
La decisione si pone in contrasto con quanto precedentemente affermato dalla stessa Sezione Tributaria con la sentenza n. 15129 del 30/6/2006, secondo cui è possibile procedere all’iscrizione a ruolo della
tassa per un anno, sulla base dell’accertamento relativo all’anno precedente, ove tale accertamento sia
stato impugnato. Ciò in quanto la cartella esattoriale contenente la richiesta di pagamento della tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti può costituire il primo atto con il quale è portata a conoscenza del contribuente la pretesa impositiva dell’Amministrazione, atteso che essa viene legittimamente emessa –
salvo il caso della denuncia di variazioni da parte dell’interessato o di una rettifica da parte dell’ente locale – sulla base dell’iscrizione a ruolo per l’anno precedente, non avendo l’art. 72 del d.lgs. 507/93 previsto alcun accertamento con cadenza annuale (in tal senso Cass. 7951/2002), principio che trova
applicazione anche quando l’accertamento relativo agli anni precedenti sia stato contestato in sede giurisdizionale (ma non ancora annullato dal giudice)