Nella circostanza la Cassazione conferma l’indirizzo giurisprudenziale affermatosi in materia (Cass. sez.trib. 27 luglio 2007 n. 16700, Cass. sez. trib. 3 maggio 2005 n. 9135) e ribadisce che le norme del regolamento previsto dall’art. 59, comma 1, lett. g) del d.lgs. 446/97 possono essere legittimamente utilizzate dal giudice al fine di acquisire elementi di giudizio anche in relazione a periodi anteriori a quelli di emanazione del regolamento stesso, senza che ciò comporti alcuna applicazione retroattiva di norme, ma solo l’applicazione di un ragionamento presuntivo.