la nozione di pertinenza ai fini ICI è solamente quella civilistica, contenuta
nell’art. 817 del codice civile. E’ stata conseguentemente disapplicata, in quanto ritenuta illegittima, la disposizione regolamentare che aveva limitato il riconoscimento del beneficio ICI ad una sola
pertinenza.
La sentenza in commento – che si contrappone al recente orientamento ministeriale – ci consente di fare il punto sulla questione inerente il regime impositivo delle pertinenze.