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Tar Puglia 1525/2009 affidamento servizi – società mista – affido diretto

16 Giu 2009 | ARCHIVIO STORICO

In conclusione deve ritenersi che la disposizione del comma 15 bis citato è disposizione tassativa che non consente slittamenti o proroghe dei rapporti
ivi considerati oltre il termine massimo del 31 dicembre 2006 e che le disposizioni sulla gestione integrata dei rifiuti di cui al d.lgv. n. 152 del 2006 non
interagiscono con tale disposizione, non assumendo rilievo in contrario nemmeno la previsione del comma 2 dell’art. 204 del codice dell’ambiente che
testualmente dispone “In relazione alla scadenza del termine di cui al comma 15 bis dell’articolo 113…, l’Autorità d’ambito dispone i nuovi
affidamenti…entro nove mesi dall’entrata in vigore della… parte quarta ” che ha riguardo all’attività successiva alla suddetta risoluzione automatica.