L’art. 38, comma 1, lett. f) del d.lgs. 163/2006 prevede due ipotesi di cause di esclusione afferenti al contegno contrattuale delle imprese, distinte sia sul piano oggettivo, che con riguardo al profilo soggettivo inerente all’individuazione della controparte contrattuale dell’impresa partecipante: mentre infatti la prima parte della disposizione, dedicata all’esclusione per malafede o grave negligenza, limita l’ambito dei rapporti valutabili a tal fine, a quelli intrattenuti con la stessa Amministrazione che indice la gara; eleva invece a possibile causa di esclusione una patologia contrattuale diversa dalla negligenza e dalla malafede, sancendo la rilevanza dell’errore grave, che è concetto anche ontologicamente differente.