In tema di imposta comunale sugli immobili la S.C. ha affermato che l’omessa indicazione nella dichiarazione (come nella denunzia di varizione) di cui all’art. 10 comma 4 del D.lgs. 30.12.1992 n. 504 anche di un solo cespite immobiliare soggetto ad autonoma imposizione costituisce omessa dichiarazione del cespite stesso ed è punibile ai sensi del comma n. 1 dell’art. 14 dello stesso D.lgs. a titolo di omessa presentazione della denunzia e non già ai sensi del comma 2 quale dichiarazione o denunzia infedele