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Corte di Cassazione sentenza n. 26124/2007

13 Dic 2007 | ARCHIVIO STORICO

In tema di notifiche degli atti di accertamento e di riscossione delle imposte sui redditi, in caso di decesso del contribuente, l’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 65, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 non sussiste qualora l’Ufficio sia già in possesso delle necessarie informazioni per procedere alle notifiche presso il domicilio dei singoli eredi, posto che, conformemente a quanto disposto dall’art. 6 della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente), l’Amministrazione è tenuta ad utilizzare le informazioni comunque pervenute in suo possesso per far giungere i propri atti a conoscenza dei destinatari.