E’ illegittimo un bando di gara per l’affidamento di un appalto di forniture che preveda, quale requisito di partecipazione, il possesso da parte dei concorrenti di un fatturato nell’ultimo triennio di importo particolarmente elevato, e/o comunque eccessivo rispetto all’importo a base d’asta. Infatti la previsione di requisiti partecipativi sproporzionati rispetto all’oggetto del contratto, si risolve in una non giustificata limitazione della platea dei possibili concorrenti.