L’oggetto dell’imposta sulla pubblicità va individuato nella mera disponibilità del mezzo pubblicitario e non nell’attività di diffusione di messaggi pubblicitari attraverso l’effettiva utilizzazione del mezzo medesimo.
L’oggetto dell’imposta sulla pubblicità va individuato nella mera disponibilità del mezzo pubblicitario e non nell’attività di diffusione di messaggi pubblicitari attraverso l’effettiva utilizzazione del mezzo medesimo.