La giurisdizione sulle controversie relative agli atti istitutivi spetta al Giudice amministrativo mentre quella relativa alle controversie sul pagamento del tributo spetta al Giudice ordinario.
La giurisdizione sulle controversie relative agli atti istitutivi spetta al Giudice amministrativo mentre quella relativa alle controversie sul pagamento del tributo spetta al Giudice ordinario.