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Parere favorevole sui decreti attuativi della Legge delega

18 Set 2015 | ARCHIVIO STORICO

La VI Commissione permanente del Senato e le Commissioni riunite II e VI hanno espresso parere favorevole, con osservazioni, su due dei decreti attuativi della Legge delega.

Nello specifico, la VI Commissione Finanze del Senato, nella seduta del 17 settembre, ha espresso parere favorevole con osservazioni sull’ A.G. 184bis, lo Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.

Di seguito, il testo del parere:

“PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 184-bis

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso

che la valutazione delle modifiche introdotte dal Governo dopo la prima fase procedurale, in osservanza dei pareri formulati dalle Commissioni parlamentari, ha migliorato per alcuni aspetti il testo, nella prospettiva di rendere  la disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario rispondente ai principi recati dalla legge delega;

preso atto che alcuni rilievi circa un possibile eccesso di delega sono stati valutati dal Governo in una misura ritenuta sufficiente;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a)      in riferimento all’articolo 9, comma 1, lettera f) dello schema, in materia di spese di giudizio, la Commissione, ritenendo non sufficientemente motivato il mancato accoglimento dell’osservazione relativa al riferimento integrale dell’articolo 96 del codice di procedura civile in tema di lite temeraria,  ribadisce  – per perseguire l’obiettivo di deflazione del contenzioso – la proposta di richiamare all’articolo 15, comma 2-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, anche il comma terzo dell’articolo 96 del codice di procedura civile, anziché limitare il riferimento al solo primo comma di tale articolo;

b)      per quanto concerne la disciplina generale del processo tributario, la Commissione prende atto che il Governo ritiene che la modifica della denominazione delle commissioni tributarie vada riservata ad una più profonda riforma della giurisdizione tributaria, ma ribadisce la proposta di modificare la denominazione in «Tribunale tributario» e «Corte d’appello tributaria», quale sollecitazione ad avviare tale revisione della giurisdizione tributaria, anche nella prospettiva di una sostanziale terzietà rispetto alle parti;

c)       per quanto riguarda le modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, (di cui all’articolo 11 dello schema di decreto) in tema di elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria,  la Commissione ribadisce l’opportunità di elevare da tre a sei il numero di preferenza esprimibili, con le motivazioni già espresse in precedenza.”

Anche le Commissioni riunite II e VI della Camera, riunitesi lo stesso 17 settembre u.s., hanno espresso parere favorevole in merito tanto al suddetto Atto n. 184bis che allo Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio, atto n. 183-bis

Riportiamo il testo dei due pareri:

“Schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.
Atto n. 184-bis.

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario (Atto n. 184-bis), ulteriormente trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri;
rilevato positivamente come il Governo abbia accolto buona parte dei rilievi contenuti nel parere espresso dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze sullo schema di decreto il 5 agosto 2015,
esprimono PARERE FAVOREVOLE.

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio. Atto n. 183-bis.

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio (Atto n. 183-bis), ulteriormente trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri;
rilevato positivamente come il Governo abbia accolto buona parte delle condizioni e delle osservazioni contenute nel parere espresso dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) sullo schema decreto il 5 agosto 2015;
rilevato come all’articolo 1, comma 1, lettera b), la modifica alla lettera c), del comma 1, dell’articolo 1, del decreto legislativo n. 74 del 2000, appaia di dubbia interpretazione ed applicazione, laddove viene fatto riferimento ai «casi previsti dalla legge»; in particolare vi potrebbe essere il rischio di rendere penalmente rilevante solo l’omessa dichiarazione del sostituto d’imposta, senza tenere conto che la legge delega richiede che si attui la revisione del vigente sistema sanzionatorio «dando rilievo, tenuto conto di adeguate soglie di punibilità, alla configurazione del reato per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e all’utilizzo di documentazione falsa»: ne consegue che un sistema penale che si occupi della dichiarazione del sostituto d’imposta solo nel caso in cui questi non la presenti non risponde né al precetto della legge delega, né alla condizione della lettera a) del parere espresso il 5 agosto 2015 dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, la cui ratio era l’inserimento della rilevanza della dichiarazione del sostituto in tutti i reati dichiarativi e non solo nel caso di omessa dichiarazione; pertanto, qualora si intenda fare una selezione tra i casi di delitti dichiarativi previsti dalla legge, si deve in primo luogo prevedere la rilevanza della dichiarazione del sostituto d’imposta per il caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3) essendo questa una condicio sine qua non per il rispetto della legge delega; per le ragioni sopra esposte appare pertanto opportuno aggiungere all’articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000 un comma nel quale si preveda che le disposizioni del predetto articolo si applichino anche per la dichiarazione del sostituto d’imposta;
osservato che non è stata accolta la condizione di cui alla lettera f) del parere espresso il 5 agosto 2015 dalle Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, che richiedeva, in relazione ai reati di omessa dichiarazione, omesso versamento di ritenute certificate e di omesso versamento di IVA, l’individuazione di una più idonea qualificazione delle condotte omissive di versamenti o di ritenute e delle pene, laddove qualificate da strategie fraudolente non riconducibili a reali condizioni di crisi aziendale;
rilevato che dalla formulazione della fattispecie penale di cui all’articolo del testo, relativa al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000) sembrerebbe essere esclusa la condotta del sostituto d’imposta, per cui sarebbe opportuno modificarla facendo riferimento alle ritenute ed alla dichiarazione del sostituto d’imposta;
osservato, in relazione al predetto mancato recepimento della condizione di cui alla lettera f), che la circostanza aggravante per l’articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000 sarebbe finalizzata a punire adeguatamente le condotte di chi crea stabili organizzazioni occulte o fa apparire la residenza della società all’estero (esterovestizione); in questi casi, infatti, il contribuente non presenta alcuna dichiarazione fiscale, poiché attraverso i mezzi fraudolenti fa apparire in modo falso di non averne l’obbligo: non essendovi alcuna dichiarazione fiscale presentata è impossibile contestare le condotte che il Governo ritiene coprano il fenomeno fraudolento; allo stesso modo le condotte di cui agli articoli 10-bis e 10-ter sono escluse dagli articoli 2 e 3, poiché si realizzano in relazione a contribuenti (società) che dichiarano fedelmente il dovuto (quindi la dichiarazione fiscale è inattaccabile) ma poi utilizzano vari modi per sfuggire alla riscossione ed alla contestazione del reato (tipico è il caso di affidare apparentemente la società ad un amministratore solo sulla carta e spesso emigrato all’estero ed irrintracciabile, occultando in tal modo le responsabilità dei veri artefici dell’evasione): si ritiene auspicabile la previsione di una circostanza aggravante secondo cui le pene stabilite per i delitti di cui agli articoli 5, 10-bis e 10-ter siano aumentate di un terzo qualora le condotte siano state realizzate avvalendosi di mezzi fraudolenti o di documentazione falsa;
ritenuto che all’articolo 12, comma 1, capoverso Art. 13-bis, comma 3, il riferimento alla «elaborazione di modelli fiscali», rimanendo esclusi dalla previsione normativa i casi in cui il professionista fornisca al cliente un modello di evasione redatto da altri e i casi in cui lo stesso professionista si limiti ad aiutare il cliente a porre in essere un modello di evasione già detenuto da quest’ultimo;
rilevato che l’articolo 32 dello schema (corrispondente all’articolo 31 nell’atto del Governo n. 183) prevede una decorrenza posticipata al 2017 per il titolo II del provvedimento, recante la revisione del sistema sanzionatorio amministrativo, mentre la riforma dei reati tributari produrrà effetti dall’entrata in vigore del decreto legislativo, ovverosia decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale; le sanzioni amministrative, secondo i principi fondanti del provvedimento in esame, sono volte a punire quelle condotte illecite che hanno una corrispondenza in fattispecie penali, dalle quali si differenziano sotto l’aspetto quantitativo (soglie di punibilità); la previsione, per le sanzioni amministrative, di una decorrenza diversa dell’efficacia rispetto all’entrata in vigore del provvedimento sarebbe, quindi, incongrua e incoerente con la ratio dei provvedimento medesimo, proprio in considerazione della circostanza che la sfera dell’illiceità delle condotte punite è data dalla complementarietà della sanzione penale con la sanzione amministrativa; occorre pertanto assicurare che, con l’entrata in vigore del decreto legislativo, producano effetti tanto il titolo I sulle sanzioni penali quanto il titolo II sulle sanzioni amministrative;
rilevato altresì che sono state accolte le analoghe osservazioni delle Commissioni riunite del Senato e della Camera, volte a sopprimere la norma proposta nell’articolo 15 dell’Atto n. 183 (nella parte in cui inserisce un comma 7-bis all’articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997) che prevedeva una sanzione per la mancata o inesatta indicazione da parte dell’imprenditore del soggetto beneficiario delle somme prelevate dal proprio conto corrente bancario; tuttavia, non è stata accolta la parte delle predette osservazioni che suggeriva l’abrogazione definitiva della disposizione di cui alla lettera e) del comma 1-bis dell’originario articolo 31 (ora articolo 32), volta ad abolire la presunzione legale di cui all’articolo 32, primo comma, numero 2), del d.P.R. n. 600 del 1973, secondo la quale il prelevamento non giustificato dal conto bancario corrisponde automaticamente a un costo a sua volta produttivo di un ricavo,
esprimono

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti osservazioni:
    a) valuti il Governo l’opportunità di aggiungere all’articolo 3, comma 1, capoverso Art. 3, il seguente comma: «Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche per la dichiarazione del sostituto d’imposta.» ovvero di apportare all’articolo 3, comma 1, capoverso Art. 3, le seguenti modifiche: a) al comma 1, dopo le parole «valore aggiunto» inserire le seguenti: «o le ritenute»; b) al comma 1, dopo le parole «relative a dette imposte» inserire le seguenti «o nella dichiarazione del sostituto d’imposta»; c) al comma 1, lettera a) dopo le parole «a taluna delle singole imposte, a euro trentamila» inserire le parole «o le ritenute evase sono superiori a euro trentamila».
    b) valuti il Governo l’opportunità di aggiungere all’articolo 12, comma 1, capoverso Art. 13-bis, il seguente comma: «Le pene stabilite per i delitti di cui agli articoli 5, 10-bis e 10-ter sono aumentate di un terzo se le condotte vengono realizzate avvalendosi di mezzi fraudolenti o di documentazione falsa.»;
    c) valuti il Governo l’opportunità all’articolo 12, comma 1, capoverso Art. 13-bis, comma 3, di sostituire le parole «attraverso l’elaborazione di modelli di evasione fiscale» con le seguenti: «attraverso l’elaborazione, la commercializzazione o l’utilizzo di modelli di evasione fiscale»;
    d) valuti il Governo l’opportunità di modificare l’articolo 32 dello schema di decreto, in modo da anticipare la decorrenza delle disposizioni ivi contenute alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;
    e) valuti il Governo l’opportunità di inserire, all’articolo 32, dopo il comma 2, un nuovo comma 2-bis, volto a sopprimere, all’articolo 32, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole «o compensi» e le parole «i prelevamenti e». “