La società privata che intende effettuare il servizio di gestione delle sanzioni al Codice della strada deve essere iscritta all’albo ministeriale, pena l’esclusione dalla gara. Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1999/2015, confermando l’esito del giudizio di primo grado.
Nel caso in questione viene censurato un bando di gara che non prevede, tra i requisiti di partecipazione, l’iscrizione all’albo nazionale dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali, previsto dall’articolo 53 del Dlgs 446/97. Il Comune si è difeso rilevando la violazione del principio di libera concorrenza, ritenendo sproporzionata la previsione del requisito rispetto a un’attività che prevedeva la riscossione spontanea delle sanzioni, non anche quella coattiva. I rilievi sono stati però respinti dal Consiglio di Stato, il quale evidenzia che l’iscrizione all’albo per lo svolgimento di questa attività, oltre a essere obbligatoria per legge, costituisce una garanzia per lo stesso ente locale che affida le proprie entrate a un soggetto privato. La previsione di legge non si pone quindi in contrasto con le direttive comunitarie e non assume alcun aspetto discriminatorio, neppure invocando la sentenza della Corte di giustizia Ue del 10 maggio 2012, pronuncia che ha solo ritenuto eccessivamente alto il requisito del capitale sociale di 10 milioni di euro per accedere all’albo nazionale, riconoscendo implicitamente la legittimità dell’obbligo di iscrizione all’albo. Requisito che deve essere posseduto dall’impresa anche se l’attività riguarda solo la riscossione spontanea delle entrate e non anche quella coattiva. Sul punto il Consiglio di Stato fa presente che non assume alcun rilievo la circostanza che l’adempimento sia spontaneo o coattivo, integrando in ogni caso un materiale introito di somme, quale che sia la provenienza e la loro fonte.
Si tratta di considerazioni pienamente condivisibili e in linea con il dettato normativo, che non distingue l’attività di riscossione spontanea da quella coattiva D’altronde la riscossione coattiva rappresenta una fase, peraltro eventuale, dell’intero procedimento di esazione. Si dovrebbe pertanto considerare l’attività di riscossione in senso ampio, privilegiando una gestione unitaria. In tal caso il concessionario avrebbe tutti gli elementi utili per attivare efficacemente la procedura coattiva, in grado peraltro di rispondere ad eventuali contestazioni riguardanti la pretesa.