Tra le varie proroghe del D. L. 29 dicembre 2011, n. 216, recante “Proroga di termini previstida disposizioni legislative”, ve ne sono alcune di particolare interesse che riguardano la materia ambientale.
L’art. 13, comma 2, del decreto-legge, rubricato “Proroga di termini in materia ambientale”, prevede che “Il termine di cui all’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, come prorogato ai sensi decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012”.
La norma rinvia di un altro anno la soppressione delle Autorità d’ambito territoriali operanti nei settori del servizio idrico e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. La proroga garantisce un ulteriore periodo transitorio per consentire il passaggio delle funzioni dalle ATO ai nuovi soggetti individuati dalle Regioni, nonché per adottare le opportune iniziative di coordinamento in tal senso. Infatti, in caso di intempestività delle leggi regionali nell’attribuzione delle funzioni delle ATO ad altri soggetti, diventerebbero critiche le procedure di affidamento delle stesse, per cui l’abrogazione delle Autorità finirebbe per compromettere la continuità nell’erogazione dei servizi pubblici locali.
Il comma 5 dell’art. 13 prevede, inoltre, che “ Il termine di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, come prorogato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e dal DPCM 25 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, è prorogato al 31 dicembre 2012”.
Con questa norma di proroga i comuni della Regione Campania potranno continuare ad esercitare le funzioni in materia di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata.
Non è stata, invece, prorogata la norma contenuta sempre nell’art. 11, comma 5-bis del D. L. n. 195 del 2009 che attribuisce ai comuni la competenza a calcolare la TARSU e la TIA sulla base dei due distinti costi: uno elaborato dalle province ed uno elaborato dai comuni per gli oneri relative alle funzioni dagli stessi svolte. Né risulta prorogato il termine inserito nel comma 5-quater dello stesso art. 11.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nella Regione Campania, le società provinciali esercitano le funzioni di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, avvalendosi dei soggetti di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), nn. 1), 2) e 4), del D. Lgs. n. 446 del 1997.
Quindi, se da un lato appare necessaria una proroga al fine consentire ai comuni della Regione Campania di esercitare le funzioni in materia di gestione dei rifiuti, dall’altro appare meno comprensibile il mancato differimento della norma che attribuisce alle Province le funzioni in materia di accertamento e riscossione della TARSU e della TIA, anche alla luce della prevista istituzione della TARES a partire dal 2013 che restituisce al comune un ruolo centrale anche nella gestione del nuovo tributo. Si deve concludere che il tutto però potrebbe essere riconsiderato alla luce delle disposizioni previste dal D. L. n. 201 del 2011, il cui art. 23 al comma 1 ha previsto che spettano alla provincia esclusivamente le funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei comuni nelle materie e nei limiti indicati con legge statale o regionale. Il successivo comma 18 stabilisce che il trasferimento ai comuni delle funzioni conferite alle province verrà effettuato con legge dello Stato o della Regione. Nello stesso provvedimento potrà essere previsto che, per assicurare l’esercizio unitario delle funzioni in questione, le stesse potranno essere acquisite dalle Regioni. In caso di mancato trasferimento delle funzioni alle Regioni entro il 31 dicembre 2012, si provvederà, in via sostitutiva, con legge dello Stato.