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Notifica degli accertamenti – termini di decadenza

23 Apr 2012 | ARCHIVIO STORICO

Cassazione 4883 del 26.3.2012

La Sezione VI della Cassazione, con l’ordinanza n. 4883 del 26/3/2012 ha ribadito l’orientamento giurisprudenziale in virtù del quale la notifica dell’avviso di accertamento si perfeziona, per il comune, al momento di consegna all’ufficio postale e non già il giorno di ricezione da parte del contribuente. Sul punto la Cassazione ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 477/2002 (confermata dalla pronuncia n. 28/2004) che, dichiarando illegittimo il combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e dell’art. 4 comma 3 della legge n. 890/82, benché emessa specificamente in tema di notifica di atti giudiziari, esprime un principio generale, in virtù del quale la notificazione, purché andata a buon fine, si perfeziona, per il notificante, non alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, bensì a quella, antecedente, di consegna all’ufficiale giudiziario. Lo stesso principio generale vale, quindi, per la notificazione degli avvisi di accertamento tributari: atti di natura amministrativa, non processuale né specificamente funzionale al processo, ai quali risultano tuttavia applicabili, in tema di notifica, principi e regole propri del diritto processuale. Sicché deve ritenersi tempestiva la notificazione di essi, eseguita per posta, se ne fu effettuata in termini la consegna all’organo deputato per l’esecuzione della notifica. Ne consegue che è tempestiva la spedizione dell’avviso di rettifica ICI effettuata – come nel caso di specie – prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull’ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia avvenuta successivamente a tale scadenza (cfr. Cass. 15298/08, 1647/04).