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MEF decreto 8/3/2013: partecipazione all'accertamento da parte dei Comuni – recupero somme rimborsate ai contribuenti

12 Giu 2013 | ARCHIVIO STORICO

Con il decreto 8 marzo 2013 il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) – in attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 2, comma 10, lett. b), D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 – stabilisce le modalità di recupero delle somme attribuite in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo. Nello specifico il decreto stabilisce che il recupero delle somme corrisposte ai comuni in via provvisoria, e successivamente rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo, è effettuato a valere sulle somme spettanti ai comuni stessi negli anni successivi per il contributo dato all’attività di accertamento dei tributi statali individuati all’art. 1 del decreto 23 marzo 2011. I tributi in questione sono le imposte sul reddito delle persone fisiche, sul reddito delle società, sul valore aggiunto, di registro, ipotecaria, catastale ed ai tributi speciali catastali, comprensive di interessi e sanzioni, nonché alle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi previdenziali e assistenziali riscossi a titolo definitivo. Il Dipartimento delle finanze, sulla scorta delle comunicazioni delle somme da recuperare trasmesse dall’Agenzia delle entrate, indica l’ammontare da versare a ciascun comune al netto dell’importo da recuperare, di cui evidenzia la relativa somma. Per l’anno 2012, il Dipartimento delle finanze comunica, entro il termine di 60 giorni dalla data del 18 marzo 2013, al Ministero dell’interno l’importo complessivo annuo che si prevede di erogare ai comuni, al fine della mera definizione dello stanziamento dell’apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’interno, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio. Si ricorda che per la partecipazione dei comuni all’accertamento fiscale e contributivo e al contrasto all’evasione è attribuito agli stessi una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali che hanno contribuito ad accertare e che sono state riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo. Questa percentuale è stata innalzata al 50 per cento della quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni, da attribuire ai predetti enti in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo, rinviando all’adozione di apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per la definizione delle modalità di recupero delle somme attribuite in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo. La percentuale, infine, è stata elevata al cento per cento per gli anni 2012, 2013 e 2014.