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MEF 25501 del 20/11/2012: chiarimenti sull’esenzione IMU dei fabbricati inagibili a seguito di eventi sismici

16 Gen 2013 | ARCHIVIO STORICO

Con la nota prot. n. 25501 del 20/11/2012 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha risposto a diversi quesiti formulati dall’ANCI Emilia Romagna circa l’esenzione del pagamento dell’IMU sugli edifici inagibili a causa del terremoto. In particolare l’ANCI si riferiva a quegli edifici che, benchè non danneggiati direttamente, si trovino in zone soggette a pericolo di crollo (all’interno della così detta zona rossa) o per i quali sia stata emessa ordinanza di inagibilità per  rischio esterno. Con l’art. 8 comma 3 del decreto-legge 6/6/2012 n.74, modificato con legge 1° agosto 2012, n. 122, è stata disposta – per i fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente – l’esenzione dall’IMU fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Il MEF con la nota in commento chiarisce le modalità di applicazione dell’esenzione, specificando quanto segue:

1) per gli immobili con ordinanza “F” (fabbricati intrinsecamente agibili che non possono essere utilizzati per rischio esterno) e per quelli agibili in “zona rossa” (fabbricati che sebbene agibili non possono essere utilizzati per il divieto di accesso alla “zona rossa”) non spetta l’esenzione ma solo la riduzione al 50% della base imponibile, dalla data dell’evento sismico fino alla data in cui possono essere utilizzati;

2) per gli immobili con ordinanza “B” (fabbricati temporaneamente inagibili) spetta l’esenzione ma limitatamente al periodo che va dall’evento sismico fino alla data di ripristino dell’agibilità, e comunque
non oltre il 31 dicembre 2014;

3) per gli immobili con ordinanza “C” (parzialmente inagibili) e per quelli con ordinanza “E” (inagibili) l’esenzione spetta dal 1° gennaio 2012 e fino alla data di ripristino dell’agibilità, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014 Il MEF ha così chiarito i dubbi posti dall’ANCI regionale: non ricadendo – in termini strettamente normativi – fra gli edifici dichiarati inagibili (perchè non in possesso della documentazione necessaria) essi saranno soggetti alla riduzione del 50% dell’imponibile IMU, dalla data dell’evento sismico fino alla data in cui
potranno essere utilizzati, poichè ricadono nella categoria di “immobili inabitabili e di fatto inutilizzabili”, così come da disposizioni di d.l. n. 201/2011, e quindi trattati come nei casi di inagibilità ordinaria.