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L'art. 63, IV comma, del d. lgs. 112/1999 non si applica al Concessionario della riscossione subentrante

5 Set 2017 | ARCHIVIO STORICO

Con la sentenza allegata il Giudice del lavoro di Sassari rigetta il ricorso proposto da una ex dipendente di Società Concessionaria dei servizi di riscossione dei tributi, con il quale la stessa affermava il suo diritto ad essere mantenuta in servizio dal subentrante concessionario, risultando, a suo avviso, applicabile l’art. 63, IV comma, del d. lgs. 112/1999, e rivendicava pertanto il diritto al pagamento delle differenze retributive spettanti.

Se ne apprezza la rilevanza con riferimento alla invocata applicazione, da parte della ricorrente,  dell’art. 63, comma 4°, del d. lgs. 112/1999 , di cui il Giudice afferma, in sentenza, la non applicabilità al caso di specie, ritenendo che “nessuna disposizione normativa tra quelle invocate nè un principio generale rinvenibile nel sistema giuridico impongono al concessionario subentrante il mantenimento delle condizioni giuridiche ed economiche della precedente gestione, nè tale obbligo appare compatibile, in assenza di una esplicita ed univoca disposizione normativa o contrattuale che lo preveda, con il principio costituzionale che garantisce la libertà di iniziativa economica privata”.

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