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LA SOTTOSCRIZIONE INFORMATIZZATA DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IN CASO DI GESTIONE IN CONCESSIONE

5 Lug 2012 | ARCHIVIO STORICO

Cassazione sentenza n. 9627 del 13.6.2012

E’ illegittimo l’avviso di accertamento automatizzato emesso dal concessionario dei tributi locali nel caso in cui il nominativo che lo firma non sia stato preventivamente individuato con apposito atto. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 9627 del 13/6/2012, annullando un atto impositivo che riportava la firma stampata dell’amministratore della società di riscossione. La pronuncia ha una portata innovativa, dal momento che la Cassazione si era sinora pronunciata in ordine agli avvisi automatizzati emessi direttamente dagli enti locali (cfr. Cass. 23976/2008 in  TN n. 19/2008 e Cass. 3941/2011 in TN n. 5/2011). Sul punto i Giudici di vertice hanno più volte affermato che quando la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi locali sugli atti i accertamento è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, “il nominativo del funzionario responsabile per l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale” (articolo 1 comma 87 legge 549/95). In sostanza, due sono le condizioni che si devono verificare affinché il funzionario responsabile possa evitare di firmare materialmente gli avvisi di accertamento sostituendo la propria firma con la semplice indicazione a stampa del proprio nominativo: 1) gli atti devono essere prodotti da sistemi informativi automatizzati; 2) il dirigente (o responsabile del servizio) deve adottare un apposito provvedimento, non essendo sufficiente l’atto di nomina del funzionario responsabile del tributo. In caso contrario difettano i riferimenti necessari per consentire – al contribuente prima ed al Giudice poi – una rapida verifica circa la legittimità dell’atto e del procedimento amministrativo seguito per la sua adozione. Tuttavia la normativa si rivolge esclusivamente agli enti locali, senza considerare i casi di gestione in concessione, peraltro molto frequenti per i tributi “minori” (imposta sulla pubblicità, affissioni e Tosap). Infatti il riferimento al “nominativo del funzionario responsabile” trascura del tutto l’ipotesi che l’atto impositivo sia emesso da un concessionario, personalmente o tramite suoi rappresentanti non qualificabili come funzionari. Inoltre il riferimento ad un “provvedimento di livello dirigenziale” rimanda inevitabilmente ad un atto della pubblica amministrazione, ossia all’atto di un dipendente dell’ente locale. Ciò tuttavia non può condurre alla conclusione che, nell’ipotesi di imposta gestita in concessione, non trovi applicazioni la disciplina contenuta nella citata disposizione della legge finanziaria ‘96, stante l’esigenza di garantire in ogni caso la trasparenza e la legalità dell’azione amministrativa. Deve pertanto affermarsi che, anche in caso di imposta gestita dal concessionario, sugli atti di accertamento prodotti da sistemi informativi automatizzati la firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile,  purchè il nominativo e la fonte dei dati risultino indicati in un apposito atto sottoscritto dal concessionario precedentemente all’emissione dell’atto impositivo. Solo con tale atto, infatti,  risulta soddisfatta, anche nel caso di imposta gestita tramite concessionario, l’esigenza di mettere il contribuente in condizione di verificare se il nominativo indicato a stampa in calce all’atto impositivo emesso dall’impresa concessionaria corrisponda a quello della persona fisica concretamente investita, in base alle scelte organizzative concretamente adottate dall’impresa, della specifica responsabilità dell’emanazione degli atti impositivi.