Cassazione Sezione Tributaria n. 14920 del 6_7_2011
Il coniuge separato, affidatario dei figli al quale è stata assegnata la casa di proprietà dell’altro coniuge non è soggetto passivo ai fini dell’ICI, in quanto non vanta un diritto di proprietà né un altro diritto reale di godimento. Il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale, in sede di separazione o di divorzio, è un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale.
Per tale motivo non è ravvisabile, in capo al coniuge, la titolarità di uno dei diritti reali di godimento, previsti dalla norma, che rappresentano l’unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell’ICI. Il principio, già affermato in giurisprudenza, è fissato dalla sentenza n. 14920 del 6 luglio 2011 della Corte di Cassazione, che ha, altresì, applicato quanto disposto dalla legge finanziaria per il 2008, nonostante la controversia avesse ad oggetto anni precedenti alla novella legislativa.