Con la sentenza n. 15222 del 12/9/2012 la Sezione Tributaria della Cassazione è intervenuta in ordine alle notifiche degli avvisi di accertamento ICI ribadendo alcuni principi importanti. La Cassazione ribadisce in primo luogo che, in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), per la notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione, l’art. 11 del d.lgs. n. 504/92 nel testo applicabile “ratione temporis”, prevede il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Come è stato già rilevato, a fronte di un chiaro dettato legislativo, che prevede espressamente il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la tesi secondo cui il legislatore avrebbe inteso operare un rinvio alle norme stabilite dall’art. 137 c.p.c. e segg., si pone al di fuori di qualsiasi corretta procedura di tipo ermeneutico. A tacere dell’indiscutibile significato letterale della disposizione, deve osservarsi che quando il legislatore, come nell’ipotesi prevista dall’art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 ha previsto che la notificazione dovesse eseguirsi ai sensi dell’art. 137 c.p.c. e segg., lo ha specificato in maniera chiara. D’altra parte, il riferimento esplicito all’invio di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento non può intendersi come un richiamo alla disciplina dell’art. 149 c.p.c., che non avrebbe avuto senso, se, come si sostiene nel ricorso, la notifica avrebbe dovuto eseguirsi nei termini previsti dal codice di rito, che, per l’appunto, prevede, ma solo in via sussidiaria, tale facoltà…” (cfr. Corte cass. 5 sez. 15.10.2010 n. 21309, in motivazione). Il testo letterale della disposizione normativa non lascia, peraltro, adito ad incertezze là dove dispone che l’avviso deve essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento al contribuente, intendendo consentire una opzione alternativa tra differenti forme dinotificazione, e dunque non potendo riferirsi alla sola notifica nelle forme degli atti giudiziari. Consegue che, anche a volere seguire la impostazione difensiva secondo cui l’obbligo generale, secondo la ricorrente – di notifica degli atti disciplinate dal codice di rito può essere derogato in via eccezionale solo per legge (art. 16 comma 3 D.Lgs. n. 546 del 1992; art. 14 L. n. 890 del 1982), deve ritenersi che la norma in questione, contemplando una facoltà di scelta tra le diverse modalità di notifica, integra a pieno titolo una deroga ex lege al predetto obbligo generale. La Cassazione ha inoltre respinto l’asserita inesistenza giuridica della notifica in caso di carenza della relata dell’agente notificatore. L’orientamento giurisprudenziale assolutamente prevalente della Corte esclude che la mancanza della relata di notifica comporti inesistenza od invalidità del procedimento notificatorio. In tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita, infatti, dall’attività dell’agente postale, mentre quella dell’ufficiale giudiziario (o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell’avvenuta spedizione e l’indicazione dell’ufficio postale al quale è stato consegnato il plico: pertanto, qualora all’atto sia allegato l’avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall’art. 6 comma 3 L. n. 890 del 1982 non comporta l’inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse (cfr. Corte cass. 5 sez. 22.5.2006 n. 12010; id. 5 sez. 22.4.2009 n 9493; id. 5 sez. 14.10.2009 n. 21762; id. 5 sez. 26.2.2010 n. 4746).