TAR Lombardia-Brescia sentenza n. 306 del 27.2.2012
Con la sentenza n. 306 del 27/2/2012 il TAR Lombardia-Brescia ha affermato che il Comune può fissare i valori delle aree fabbricabili ai fini ICI con riferimento alla superficie edificabile (quella di pavimento) anziché alla superficie complessiva del suolo. Nella fattispecie il contribuente contestava la legittimità della delibera comunale che determinava i valori delle aree edificabili attraverso il parametro della superficie lorda di pavimento edificabile moltiplicato per un certo coefficiente. Tale determinazione, secondo il contribuente, deve ritenersi irrazionale in quanto attribuisce valore decisivo alla superficie lorda di pavimento edificabile, non tenendo conto della superficie fondiaria del lotto e finendo così per attribuire alle aree edificabili un valore più alto di quello che in futuro spetterà ai corrispondenti fondi, una volta edificati. Il TAR ritiene infondati tali rilievi, evidenziando che la legittimità della delibera deve essere verificata alla luce dell’art. 5 del d.lgs. n. 504/92 (relativo alla base imponibile delle aree edificabili, costituita dal valore venale delle stesse) e dell’art. 59, comma 1 lett. g) del d.lgs. n. 446/97, che ha attribuita ai comuni la possibilità di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. In particolare, l’art. 5 del d.lgs. n. 504/92 fornisce i parametri di riferimento per calcolare il valore venale delle aree fabbricabili, costituiti dalla zona territoriale di ubicazione, dall’indice di edificabilità, dalla destinazione d’uso consentita, dagli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, dai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. La lettera dell’art. 5, secondo il TAR Brescia, non impedisce ai comuni di determinare il valore delle aree in base alla potenzialità edificatoria delle stesse, criterio peraltro ammesso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 41/2008 in quanto rappresenta un indice di capacità contributiva adeguato. In sostanza la commisurazione dei valori in base alla potenzialità edificatoria dell’area anziché all’ampiezza del terreno rientra nella potestà attribuita alla regolamentazione comunale e nella discrezionalità consentita dall’art. 53 Cost. (capacità contributiva). Si tratta di una pronuncia che ha riflessi anche sull’IMU, considerato che l’art. 5 del d.lgs. n. 504/92 (ICI) e l’art. 59 del d.lgs. 446/97 (potestà regolamentare ICI) sono applicabili anche alla nuova imposta.