Corte di Cassazione Civile 24.2.2012 n. 2821
Nella sentenza 24/2/2012, n. 2821, in commento la Suprema Corte si pronuncia sul ricorso presentato da una società di capitali proprietaria di un immobile utilizzato dalla Federazione italiana gioco calcio (FIGC) per la cassazione della sentenza con cui i giudici tributari di secondo grado non hanno riconosciuto alla società proprietaria dell’immobile l’esenzione dall’ICI prevista dall’art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504. La società eccepisce che l’esenzione dall’ICI prevista dalla citata disposizione si applichi agli immobili utilizzati direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento di un’attività sportiva da un ente non commerciale che ne abbia il possesso di fatto, senza che rilevi la circostanza che la proprietà di tali immobili sia riconducibile a una società di capitali. Nella sentenza la Corte di Cassazione ribadisce la circostanza che la norma in esame, ai fini del riconoscimento dell’esenzione, richiede necessariamente la contemporanea sussistenza del requisito soggettivo – enti non commerciali di cui all’art. 73 TUIR – e di quello oggettivo – svolgimento delle attività indicate dalla norma. Ed inoltre, la norma richiede anche che vi sia coincidenza tra il soggetto passivo e l’ente che utilizza l’immobile stesso; tale interpretazione ha ricevuto l’avallo della Corte Costituzionale con le ordinanze nn. 429 del 2006 e 19 del 2007.
Peraltro, nel caso di specie vi è anche un altro aspetto interessante e cioè se la necessaria coincidenza, richiesta dalla norma, tra ente proprietario ed ente utilizzatore sussista anche quando i soggetti siano formalmente distinti – nella specie un ente pubblico ed una società a responsabilità limitata – ma il primo sia titolare della totalità delle quote della seconda. La forma societaria è, dunque, soltanto una forma giuridica di una mera articolazione organizzativa dell’ente pubblico, il quale, quindi, eserciterebbe il possesso di fatto sull’immobile proprio utilizzando la società da esso stesso creata a tale scopo. E’ un problema di non poco conto che pone l’interrogativo se occorre fermarsi al dato normativo e, quindi, in quanto tale imperativo oppure se si può dare una maggiore rilevanza alla situazione che di fatto viene a realizzarsi.
Il problema, che pure ha una certa rilevanza, non deve essere risolto ai fini del ricorso in argomento perché comunque deve ritenersi mancante, nell’ipotesi in parola, il requisito oggettivo. Infatti, nel richiedere che gli immobili siano destinati allo svolgimento – fra le altre – di “attività sportive”, la norma in esame va intesa nel senso, imposto dalla ratio e dal carattere eccezionale della stessa, che nell’immobile sia effettivamente realizzata un’attività consistente, in via diretta e non mediata, nella pratica di uno sport e non è, quindi, sufficiente l’esercizio di attività strumentali, di tipo organizzativo o gestionale come accade invece nel caso in esame.