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CTR Toscana 122 del 20/12/2011: TIA – fattura di pagamento impugnabile davanti alla Commissione Tributaria

23 Feb 2012 | ARCHIVIO STORICO

Con la sentenza n. 122 del 20/12/2011 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha affermato che la fattura di pagamento della tariffa di igiene ambientale (TIA) è impugnabile davanti al giudice tributario, conclusioni diametralmente opposte a quelle a cui è pervenuta la stessa CTR con la sentenza n. 80 del 21/12/2011 (segnalata in TN n. 3/2012). Nella fattispecie la Commissione Tributaria provinciale di Firenze aveva dichiarato inammissibile il ricorso del contribuente ritenendo che la fattura non costituisca elemento di accertamento e/o di liquidazione, essendo di natura privatistica e perciò non inidonea a produrre effetti negativi nella sfera del contribuente e comunque non compresa nell’elenco degli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. n° 546/1992. Posizione non condivisa dalla CTR nel giudizio di secondo grado, in virtù dell’art. 3-bis comma 1 lett. b) della legge n.248/2005 (secondo cui “Appartengono alla giurisdizione tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone … per lo smaltimento dei rifiuti urbani“) disposizione ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 238/2009. In particolare, la Consulta ha affermato che le caratteristiche strutturali e funzionali della tariffa di igiene ambientale (TIA) disciplinata dall’art. 49 d.lgs. n° 22/1997 rendono evidente che il relativo preliev o presenti tutte le caratteristiche del tributo e che pertanto non sia inquadrabile tra le entrate non tributarie ma costituisca una mera variante della TARSU, conservando la qualifica di tributo propria di quest’ultima. La circostanza che la fattura non sia stata espressamente indicata nell’art. 19 d.lgs. n° 546/1992 fra gli atti impugnabili e oggetto del ricorso non è decisiva per escluderne l’impugnabilità, trattandosi di elencazione esemplificativa e non tassativa. Nel caso di specie, infatti, è indubbio che la fattura inviata al contribuente contenga una pretesa tributaria con richiesta di pagamento. La CTR accoglie pertanto l’appello del contribuente e riconosce l’ammissibilità del ricorso. La conclusione è senz’altro condivisibile, peraltro in linea alla più recente giurisprudenza della Cassazione. Invero, sull’impugnabilità o meno della fattura TIA la giurisprudenza di merito si è mostrata piuttosto oscillante, aderendo in parte alla tesi favorevole (tra cui: CTR Veneto n. 105/2002, CTP Venezia n. 5/2004, CTP Treviso n. 13/2006, CTP Catania n. 196/2008) ed in parte a quella contraria (tra cui: CTP Venezia n. 13/2004, CTP Lucca n. 27/2004). La questione è stata tuttavia risolta dalla Cassazione con la pronuncia n. 22377 del 3/11/2010 (in TN n. 22/2010), che ha ritenuto impugnabile la fattura TIA trattandosi di un documento portatore di una pretesa tributaria pienamente definita nel quantum e quindi in grado di arrecare pregiudizi al contribuente. La decisione della Cassazione ha una premessa implicita nell’assunto – ampiamente condiviso in dottrina – che riconosce carattere tassativo all’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del d.lgs. 546 del 1992, ma che contemporaneamente ritiene possibile un’interpretazione estensiva (e non analogica) dello stesso. In altri termini, secondo quest’orientamento l’elenco degli atti impugnabili non può essere allargato fino a ricomprendere atti diversi da quelli indicati dal legislatore, ma è possibile ricondurre un atto non espressamente nominato (come nel caso della fattura TIA) ad uno di quelli tipizzati dal legislatore.