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CTR Firenze 8 del 15/2/2013: ICI/IMU valori aree edificabili

14 Giu 2013 | ARCHIVIO STORICO

Con la sentenza n. 8 del 15/2/2013 la Commissione Tributaria Regionale di Firenze si è pronunciata in materia di determinazione del valore delle aree edificabili ai fini ICI/IMU. Nella fattispecie il contribuente eccepisce in primo grado la non congruità del valore attribuito agli immobili assoggettati ad ICI ed, infine, il difetto assoluto di motivazione degli avvisi di accertamento, per omessa allegazione di documentazione probatoria idonea a giustificare la ripresa a tassazione. La CTP accoglieva il ricorso in quanto l’Ufficio non aveva non aveva giustificato o motivato l’attribuzione di un valore diverso e maggiore, se non con una formula di stile “sulla base delle informazioni fornite dall’Agenzia del Territorio” senza alcuna allegazione di documentazione od, eventualmente, una perizia o altra attestazione, da cui si potesse ricavare il diverso valore di riferimento. Avverso la decisione della CTP l’Ente propone appello alla CTR, chiedendo la dichiarazione di legittimità e fondatezza dei provvedimenti emessi in autotutela a rettifica ICI emessi dal Comune, per i seguenti motivi:
a) illegittimità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 59, D.Lgs. n. 446 del 1997 e dell’articolo 5, D.Lgs. n. 504 del 1992, in quanto l’Ufficio ha indicato negli atti impositivi il criterio utilizzato (ovvero i valori di cui alla delibera comunale) per il calcolo della maggiore ICI dovuta, mentre il contribuente si è limitato a depositare una generica perizia indicante alcuni vincoli imposti in relazione a progetto di lottizzazione privo di stima del valore dei terreni, i quali, peraltro, non risultano neanche identificati catastalmente.
b) illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della L. n. 212 del 2000, in quanto esistono specifiche norme che sottendono all’accertamento ICI sulle aree fabbricabili, ove i valori medi che vengono applicati sono quelli fissati con delibera comunale, nella quale sono anche illustrati i criteri di determinazione;
c) illegittimità della sentenza per omessa valutazione dell’attività prodromica alla notifica degli avvisi, di cui il contribuente era stato destinatario;
d) illegittimità della sentenza per omessa e/o contraddittoria motivazione in merito alla correttezza della pretesa fiscale.

La CTR, preliminarmente, osserva che lo Statuto dei diritti del contribuente (L. n. 210 del 2000), la legge Finanziaria n.296/2006 comma 162, ma, prima ancora, l’art.11, comma 2 del D.Lgs. n. 504 del 1992, sancisce l’obbligo della motivazione degli atti impositivi tributari. La motivazione, secondo giurisprudenza costante, si concretizza nell’indicazione nell’atto – a pena di nullità dello stesso – dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato le decisioni dell’Amministrazione. Un avviso di accertamento è, dunque, inficiato da vizio di nullità per insufficiente/carente motivazione, quando non consente al destinatario dell’atto di verificare l’iter logico-giuridico seguito dall’Amministrazione nell’emissione dell’atto. Per quanto riguarda la motivazione degli avvisi di accertamento ICI, aventi ad oggetto aree edificabili, dalla lettura combinata dell’art. 5, comma 5 del D.Lgs. n. 504 del 1992 e degli art. 52 e 59 comma 1 lettera g, del D.Lgs. n. 446 del 1997 emergono due principi:

a) la base imponibile di un’area edificabile è rappresentata dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno d’imposizione;

b) il Comune può determinare periodicamente e per zone omogenee il valore venale in comune commercio delle aree edificabili, al fine della limitazione del potere di accertamento, qualora l’imposta sia stata versata in base ad un valore non inferiore a quello predeterminato, con lo scopo di ridurre al massimo l’insorgenza del contenzioso.
Relativamente al punto a) emerge che il Comune, così come non può stabilire un valore imponibile per i fabbricati diverso da quello calcolato sulla base della rendita catastale, non può neanche – per le aree edificabili – mutare il criterio di calcolo basato – per legge – sul valore venale in comune commercio. D’altra parte il citato art. 52, pone tra i limiti alla potestà regolamentare dei Comuni, proprio l’individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili. Un’area edificabile sarà soggetta ad ICI sulla base del suo peculiare valore in comune commercio e tale valore, proprio perché individuale e, quindi, unico, difficilmente potrà essere riconducibile ad una qualche tabella di valori fissata dall’Ente, sia pur per zone omogenee. Il funzionario del Comune, perciò, quando stima il valore da assegnare ad un’area edificabile lo determina, area per area, tenendo conto di una serie di elementi, in parte dettati dalla norma, in parte dal buon senso. In particolare, valuterà la zona territoriale di ubicazione, l’indice di edificabilità, la destinazione d’uso consentita, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Sarà, poi, oggetto di valutazione anche la conformazione dell’area (forme irregolari, pendenze dell’area, il luogo in cui è ubicata, se è gravata da servitù o da altri vincoli che possono portare ad un deprezzamento del valore dell’area. È dalla valutazione di questi elementi che “nasce” il valore a mq. utilizzato dal funzionario nella stima dell’imponibile da utilizzare ai fini ICI. Tutti questi elementi servono per la motivazione dell’atto di accertamento che viene notificato al contribuente e che devono essere resi noti allo stesso, pena la nullità dell’atto. Se nell’avviso di accertamento non si riesce a capire da dove emerge il valore riportato, l’atto è privo di motivazione. Quanto, poi, allo scopo dell’ormai famosa tabella ( contenuta nell’art. 59 D.Lgs. n. 446 del 1997) di fissazione dei valori al mq., da utilizzare per la stima delle aree edificabili, è da dire che è quello di limitare l’attività di accertamento dell’Ente nel momento dell’emissione degli avvisi. È un impegno unilaterale del Comune che stabilisce che tutte le aree ricadenti in una determinata zona, che siano state dichiarate per un valore pari a quello riportato in tabella, vengono automaticamente poste al riparo dall’attività accertatrice dell’Ente. Ma mai un simile atto potrà essere portato dal funzionario come motivazione dell’avviso di accertamento emesso e le ormai numerose sentenze delle Commissioni Tributarie stabiliscono detto principio. L’avviso di accertamento in questione, pertanto, non mette in condizione il contribuente di capire l’iter logico giuridico ed i criteri adottati dall’Ufficio nel richiedere il pagamento di imposte interessi e sanzioni amministrative e, soprattutto, senza alcuna indicazione delle presunte violazioni fiscali od omissioni che sarebbero state commesse dal contribuente. In particolare, risultano violate le prescrizioni contenute nell’art.7, commi 1 e 3 della L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), in ordine all’obbligo di motivazione degli atti impositivi. Nel caso specifico, pertanto, appare evidente che il diritto di difesa del contribuente è stato chiaramente violato, in quanto solo l’Ente impositore è a conoscenza di quali siano i motivi posti a base della pretesa impositiva, inibendo, in questo modo ogni possibile fattiva difesa al contribuente. Né il difetto e la carenza di motivazioni di qualsiasi atto impositivo può ritenersi sanabile nella successiva fase contenziosa. Ne discende, quindi, l’assoluta nullità dell’avviso per difetto e carenza di motivazione nonché, peraltro, violazione delle norme contenute nello Statuto del Contribuente. Pertanto, la CTR, nel caso di specie, condividendo quanto asserito dai giudici di primo grado, rigetta l’appello e conferma la sentenza di primo grado.