Con la sentenza n. 129 del 27/8/2013 la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia ha affermato l’inapplicabilità del valore venale dell’area fabbricabile in caso di ristrutturazione dell’immobile senza demolizione dello stesso e peraltro senza che la famiglia abbia cessato di risiedere nel fabbricato. Nella fattispecie un comune emetteva alcuni avvisi di accertamento per omesso versamento dell’ICI relativamente ad un immobile oggetto di intervento edilizio. In particolare l’ente applicava l’art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 504/92 che, nel caso di “utilizzazione edificatoria dell’area, demolizione di fabbricato, interventi di ricupero a norma dell’articolo 31, comma 1, lettere c), d), e) della L. 05 agosto 1978, n. 457”, assoggetta ad ICI l’area su cui insiste il fabbricato, fino alla data di ripristino dell’originaria destinazione dell’edificio. Il contribuente impugna gli avvisi di accertamento sostenendo che l’intervento eseguito, come attestato
da apposita relazione tecnica, documentata da rilievi fotografici che rappresentano l’immobile prima, durante e dopo i lavori, ha migliorato le caratteristiche abitative dell’edificio mediante sistemazioni interne e rinnovi degli impianti tecnologici. L’operazione eseguita non ha quindi comportato demolizioni, né sostituzioni di parti strutturali, né altri interventi che ne abbiano impedito l’uso, inoltre la funzione abitativa non è mai venuta meno dato che la famiglia non ha mai cessato di risiedere nel fabbricato anche durante il periodo dell’intervento edilizio, come dimostrato da fatture relative ad utenze. La CTP evidenzia che l’art. , comma 6 del D.Lgs. n. 504 del 1992 che assoggetta ad ICI l’area su cui insiste un fabbricato fino alla data di ripristino dell’originaria destinazione dell’edificio, dispone che “In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della L. 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell’articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato”. Pertanto, la tassazione di un fabbricato che ha perso i requisiti di agibilità e di abitabilità, per le motivazioni sopra esposte, grava sull’area anziché sull’edificio; l’imposizione sull’area cesserà al momento del ripristino dell’utilizzabilità del fabbricato. Dall’esame della documentazione presentata emerge tuttavia che l’intervento eseguito non ha comportato demolizioni, né sostituzione di parti strutturali, né interventi che possano averne impedito l’uso. Le fatture prodotte relative a utenze per energia elettrica, gas ed acqua, dimostrano che la funzione abitativa non è venuta meno e che la famiglia dei ricorrenti, anche durante il periodo dell’intervento edilizio, ha continuato ad abitare nello stesso stabile. Pertanto, preso atto che il contribuente durante l’intervento edilizio ha continuato ad abitare l’immobile, la CTP ritiene legittima la richiesta avanzata e accoglie il ricorso, annullando gli avvisi di accertamento.