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Corte dei Conti Sicilia SS.RR. 1 del 12/1/2012: TIA – vietato modificare le tariffe con effetto retroattivo

11 Feb 2012 | ARCHIVIO STORICO

Con la delibera n. 1 del 12/1/2012 le Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva hanno affermato che non è consentito modificare, neppure in diminuzione, la tariffa igiene ambientale (T.I.A.), con effetto retroattivo, una volta scaduto il termine di legge per la sua determinazione. Nella fattispecie un comune siciliano interpellava le Sezioni Riunite siciliane evidenziando che con delibera consiliare del 28/4/2005 aveva approvato il regolamento per l’applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con attribuzione alla Società d’Ambito della fase di accertamento e riscossione della tariffa, e che in pari data aveva approvato il piano finanziario della tariffa unitamente al bilancio di previsione 2005. Nonostante fosse prevista la copertura integrale dei costi del servizio da parte degli utenti, come per legge, la Società d’ambito aveva fatturato solo il 65% del costo del servizio agli utenti, per poi chiederne la restante parte all’ente. A seguito del rifiuto di quest’ultimo di accollarsi tale quota non prevista, l’ATO aveva provveduto a fatturare l’importo residuo agli utenti. Alla luce di quanto sopra, l’ente chiede di sapere se il comune possa variare retroattivamente in diminuzione una tariffa in presenza di un bilancio già approvato e di una tariffa già determinata per l’anno di riferimento. Sul punto i giudici contabili ricordano innanzitutto che, in via di principio, a mente dell’art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, il termine per deliberare la tariffe e le aliquote è stabilito entro la data fissata dal legislatore statale per l’approvazione del bilancio di previsione. Tale norma circoscrive il potere di variare le tariffe entro un margine di tempo ben definito, in quanto mira a garantire contestualmente sia le situazioni giuridiche soggettive dei cittadini, che non possono essere soggetti a prestazioni imposte oltre i limiti fissati dalle norme, sia le esigenze di copertura dei costi di esercizio del servizio, da assicurare mediante il gettito del tributo. Tale principio, recentemente affermato dalle Sezioni Riunite centrali con la delibera n. 2/CONTR/11 del 13 gennaio 2011 (in TN n. 2/2011 con commento di EUGENIO PISCINO), sia pur con riferimento alla TARSU, si ritiene valga a maggior ragione per la TIA, per la quale vige l’obbligo di copertura integrale dei costi del servizio attraverso la tariffa, che viene deliberata sulla base del contestuale piano finanziario. Principi, questi ultimi, che non risultano peraltro intaccati dalla recente riforma intervenuta con il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Da tali considerazioni discende la difficile praticabilità di un’eventuale decisione di variare retroattivamente la tariffa, sia pur in diminuzione, che oltre a porsi contrasto con i principi di certezza dei rapporti giuridici, determinerebbe a posteriori effetti negativi sull’equilibrio economico finanziario tra costi e ricavi del servizio, in palese violazione del principio di copertura integrale.