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Corte dei Conti Lombardia delibera n. 437 del 10/10/2013: utilizzo dell’avanzo di amministrazione

29 Nov 2013 | ARCHIVIO STORICO

La Corte dei Conti Lombardia ha risposto ad un quesito in materia di applicazione dell’avanzo d’amministrazione vertente sulla possibilità, in sede di approvazione del bilancio di previsione, con scadenza ultima al 30 novembre, di utilizzare l’avanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell’art. 186 del TUEL, per il finanziamento delle spese correnti, intendendosi per tali anche quelle che non abbiano natura di spese non ripetitive, così come consentito, in sede di assestamento, dall’art. 187 TUEL. I giudici contabili affermano che, in virtù del differimento legislativo del termine per l’approvazione, il Comune può utilizzare, in sede di bilancio di previsione, l’avanzo d’amministrazione accertato in chiusura dell’esercizio precedente anche per il finanziamento di spesa corrente se provvede ad approvare contestualmente la variazione generale di assestamento ex art. 175 TUEL.
La Corte Lombardia evidenzia preliminarmente che la decisione in ordine all’interpretazione e applicazione delle disposizioni in materia di contabilità pubblica è di competenza dell’ente locale, rientrando nella discrezionalità e responsabilità dell’amministrazione, che tuttavia potrà orientare la sua decisione in base alle conclusioni contenute nel parere. Dopo aver effettuato un excursus delle disposizioni contenute nel TUEL, i giudici contabili evidenziano che per l’esercizio 2013 (confermando una tendenza ormai consolidata nel tempo), l’art. 8, comma 2 del d.l. n. 102/2013, in attesa di conversione, ha differito il termine, previsto dall’art. 151 TUEL, per la deliberazione del bilancio annuale di previsione, al 30 novembre. Si tratta di termine già prorogato, in precedenza, al 30 settembre dall’art. 10, comma 4 quater, lettera b), del d.l. n. 35/2013, convertito con legge n. 64/2013. La norma da ultimo citata è intervenuta, altresì, sulla disciplina dei provvedimenti per la salvaguardia degli equilibri, statuendo che “ove il bilancio di previsione sia deliberato dopo il 1° settembre, per l’anno 2013 è facoltativa l’adozione della delibera consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000” (si rinvia alla formulazione attuale dell’art. 1 comma 381 della legge di stabilità per il 2013, n. 228/2012). In sostanza, alla luce dei differimenti concessi dal legislatore, i tre adempimenti del processo di programmazione finanziaria degli enti locali (bilancio di previsione, salvaguardia degli equilibri e variazione generale di assestamento) vengono convogliati, almeno per gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione, in un unico momento (la stessa adozione della delibera di salvaguardia degli equilibri, il cui inadempimento è, dall’art. 193 del TUEL, equiparato alla mancata adozione del bilancio di previsione, viene resa facoltativa in caso di approvazione di quest’ultimo dopo il 1° settembre 2013). Adottare il documento previsionale in prossimità del 30 novembre significa, di fatto, elaborare un pre-consuntivo, inglobando, in uno, i provvedimenti della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento. Va, infatti, ricordato che, ai sensi del citato art. 175 del TUEL, dopo il 30 novembre non sono più possibili variazioni e le poste esposte a bilancio assumono un valore definitivo, da verificare e certificare nel rendiconto. Alla luce di quanto esposto, la Corte dei Conti Lombardia conclude che, in virtù del differimento legislativo dei termine per l’approvazione, il Comune può utilizzare, in sede di bilancio di previsione, l’avanzo d’amministrazione accertato in chiusura dell’esercizio precedente anche per il finanziamento di spesa corrente se provvede ad approvare contestualmente la variazione generale di assestamento ex art. 175 TUEL. Quest’ultimo provvedimento può tradursi, per l’esercizio in corso, in una mera ripetizione di quanto esposto in sede di bilancio di previsione. Tuttavia, essendo un atto che impatta anche sul bilancio pluriennale (cfr. artt. 174-175 TUEL), il Comune deve provvedere all’assestamento delle entrate e delle spese anche per gli esercizi successivi, compresi nel predetto documento, che vanno rivisitati alla luce dell’evoluzione della gestione dell’esercizio in corso, nonché delle novità legislative medio tempore intervenute.