Con la sentenza n. 482 del 14/9/2012 la Corte dei Conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale ha confermato la decisione di primo grado della Sezione Calabria (sentenza n. 398 del 7/7/2010) che aveva condannato dirigente e amministratori locali per aver illegittimamente utilizzato i proventi delle sanzioni al codice della strada. In particolare gli amministratori comunali avevano gestito una consistente parte di risorse pubbliche appartenenti all’Ente locale, a vario titolo riscosse dal Comando della Polizia Municipale, utilizzandole per spese non previste e deliberate dagli organi comunali e nelle forme di legge, non allocate nel Bilancio dell’Ente né tra le entrate, né tra le uscite, non autorizzate e non precedute da mandati emessi dal responsabile di settore. Peraltro talune somme erano state destinate a spese di missione duplicate, ad asserite cene di lavoro, ad elargizioni, a non meglio precisate altre attività. Inoltre i beni presumibilmente acquistati (libri, quadri, materiale per ufficio) con una parte di dette entrate non erano mai stati inventariati. Sulla questione i Giudici Contabili hanno evidenziato che il Comandante della Polizia Municipale, rivestente formalmente la funzione di agente contabile ed avendo la disponibilità del denaro incassato dall’Ufficio da lui diretto, anziché procedere a rendicontazione e versamento nelle casse comunali delle somme riscosse, ha consentito il prelevamento diretto di somme, a richiesta degli amministratori o a suo piacimento. Il tutto è avvenuto mediante diretto e personale maneggio di denaro pubblico da parte dei vari soggetti coinvolti, così realizzandosi, ad ogni effetto giuridico, una gestione contabile del tutto estranea e parallela rispetto a quella istituzionale del bilancio comunale e del tesoriere. Nella fattispecie all’esame gli amministratori e funzionari comunali si sono reiteratamente e per lungo periodo ingeriti in personale e diretto maneggio di denaro pubblico, riscosso a vario titolo ma non versato nella Tesoreria comunale né transitate in Bilancio. Per cui si è di fronte a responsabilità contabile, con conseguente obbligo della restituzione delle somme da ciascuno prese in carico e delle quali ha avuto la materiale disponibilità. E’ pertanto evidente che si è in presenza di responsabilità contabile dal momento che gli appellanti hanno maneggiato denaro pubblico personalmente e direttamente senza che lo stesso fosse contabilizzato e gestito nelle forme e con le modalità previste dall’ordinamento contabile valido per gli Enti locali. In ordine alla quantificazione del danno, la Corte dei Conti ha ritenuto di addebitare lo stesso nella misura del 50% in capo al Comandante della P.M. e la parte restante agli Amministratori dell’ente locale in ragione della somma di cui hanno disposto come firmatari dei buoni di anticipazione.