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Corte Costituzionale 37 del 15/2/2012 sull’espropriazione immobiliare (art. 85, comma 1, DPR 602/73)

31 Mar 2012 | ARCHIVIO STORICO

Con l’ordinanza n. 37 del 15/2/2012 la Corte Costituzionale si è pronunciata sull’art. 85 comma 1 del DPR n. 602/73 (espropriazione immobiliare) che dispone l’assegnazione dell’immobile allo Stato “per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede”, anziché “per il prezzo base del terzo incanto”, concludendo per la manifesta inammissibilità della questione. Secondo il Giudice rimettente la disposizione denunciata contrasta con: a) gli artt. 3 e 53 della Costituzione, per «violazione dei principi di ragionevolezza rispetto ai mezzi e allo scopo e di eguaglianza in sé e in relazione al principio di capacità contributiva»; b) gli artt. 3 e 42 Cost., per l’«irragionevole determinazione del prezzo per l’assegnazione coattiva». La Consulta evidenzia che con la sentenza n. 281 del 2011, successiva alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione, ha affermato che l’art. 85, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, víola l’art. 3 Cost., perché, prevedendo che l’immobile sia assegnato allo Stato per il prezzo costituito dalla somma per la quale si procede, stabilisce il prezzo del trasferimento in un ammontare che, irragionevolmente, «prescinde da qualsiasi collegamento con il valore del bene e che può anche essere irrisorio» e ha pertanto dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma denunciata «nella parte in cui prevede che, se il terzo incanto ha esito negativo, l’assegnazione dell’immobile allo Stato ha luogo “per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e la somma per la quale si procede”, anziché per il prezzo base del terzo incanto». Pertanto, a séguito della suddetta sentenza, le questioni di legittimità costituzionale del medesimo art. 85, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, sono divenute prive di oggetto in quanto la norma censurata è stata espunta dall’ordinamento con efficacia ex tunc. Le questioni sollevate devono, per tali ragioni, essere dichiarate manifestamente inammissibili.