Corte Costituzionale 254 del 15.11.2012
Con ordinanza n. 254 del 15/11/2012 la Corte Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 49, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 (disposizioni sul processo tributario), riguardante l’impugnazione delle sentenze ed in particolare la sospensione delle stesse in presenza di ricorso per cassazione. La Consulta evidenzia in primo luogo che la questione è stata dichiarata inammissibile con la sentenza n. 217/2010, sul rilievo che la rimettente Commissione tributaria regionale della Campania non aveva assolto all’onere di tentare un’interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione denunciata, in assenza di diritto vivente. Nella fattispecie il giudice a quo segnala, per altro, come la Corte di cassazione sia intervenuta sul tema, affermando, anche in epoca successiva alla sentenza n. 217 del 2010, che nel processo tributario sarebbe esclusa ogni possibilità di tutela cautelare nei confronti dell’efficacia esecutiva della pronuncia di secondo grado (Corte di cassazione, sentenze n. 21121 e n. 7815 del 2010). In data successiva al promovimento della questione, la Corte di cassazione è intervenuta nuovamente sul tema in esame, con la sentenza n. 2845 del 2012, affermando il principio di diritto secondo cui «al ricorso per cassazione avverso una sentenza delle commissioni tributarie regionali si applica la disposizione di cui all’art. 373 c.p.c., comma 1, secondo periodo […]»; Dopo la richiamata pronuncia della Corte di cassazione, è intervenuta la sentenza n. 109 del 2012 della Consulta (in TN n. 9/2012), che ha dichiarato non fondata questione analoga all’odierna, sul rilievo della «riscontrata possibilità di un’interpretazione conforme a Costituzione della disposizione denunciata» nei termini indicati dall’organo di nomofilachia. Pertanto, la questione risulta superata dalla successiva evoluzione della giurisprudenza – che ha individuato un’interpretazione della norma censurata compatibile con i principi evocati – e deve essere dichiarata manifestamente infondata.