Con la sentenza n. 5 del 25/2/2013 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato il seguente principio di diritto: “è legittima la previsione di una procedura competitiva ad evidenza pubblica per la concessione degli spazi pubblici da utilizzare per la collocazione di impianti pubblicitari per affissione commerciale da parte di operatori economici privati”. In ordine alla legittimità o meno dell’indizione di una gara per l’assegnazione degli spazi pubblici disponibili per gli impianti pubblicitari ad affissione diretta, l’Adunanza Plenaria evidenzia che sono emersi due indirizzi che portano il primo a negare ed il secondo ad affermare la legittimità della procedura suddetta. Secondo la prima tesi, gli imprenditori sono titolari di un diritto alla libera attività di affissione diretta sottoposto soltanto ad autorizzazione, ai sensi degli articoli 23 del codice della strada e 53 del relativo regolamento di esecuzione. La pubblicità stradale è perciò un’attività economica che, al fine della salvaguardia dei valori estetici, ambientali e viabilistici, è soggetta ad autorizzazione onerosa, essendo previsto un “prezzo” (tariffa) pagato dall’autorizzato anche per compensare l’occupazione del suolo pubblico ed essendo inglobata la relativa tassa (Tosap) nell’imposta comunale sulla pubblicità. Consegue da ciò che il Comune che condiziona l’accesso alla pubblicità stradale oltre che ad autorizzazione anche a concessione, con gara per l’attribuzione dell’area, eccede dalle previsioni della normativa primaria che ha attribuito all’ente locale un potere di pianificazione per la sola salvaguardia dei valori sopra indicati. Con il secondo e diverso indirizzo, è stato affermato che il mercato dell’uso degli impianti pubblicitari privati in ambito cittadino è, allo stato attuale, contingentato, a motivo della limitatezza degli spazi disponibili e della consequenziale prescrizione, di cui all’art. 3, comma, 3 del d.lgs. n. 507/93, recante norme sul regolamento comunale sulla imposta di pubblicità, per la quale i Comuni devono determinare “la quantità degli impianti pubblicitari”. In questo quadro, è la concessione degli spazi tramite gara che si pone quale strumento per la piena attuazione del principio costituzionale di libera iniziativa economica, poiché consente a nuovi operatori l’ingresso in un mercato che resterebbe altrimenti riservato a quanti hanno conseguito in passato le autorizzazioni all’uso degli spazi più remunerativi. L’Adunanza Plenaria ritiene che la messa a gara degli spazi pubblici per la collocazione degli impianti pubblicitari commerciali sia legittima. Invero, la collocazione degli impianti pubblicitari su aree pubbliche urbane è vincolata dalla naturale limitatezza degli spazi disponibili all’interno del territorio comunale, ulteriormente ristretta per effetto dei vincoli sia di viabilità sia di tutela dei beni culturali gravanti sul territorio. Ciò motiva la statuizione di cui all’art. 3, comma 3, del citato d.lgs. n. 507 del 1993, per cui ciascun Comune “deve” determinare, oltre la tipologia, anche “la quantità” degli impianti pubblicitari e approvare un “piano generale degli impianti”, con la delimitazione della superficie espositiva massima dei diversi tipi di impianti (nella prassi ripartita tra le zone del territorio urbano), definendosi con ciò un mercato contingentato. Si configura con ciò un rapporto tra l’ente locale e il privato il cui modello di riferimento, alla luce della sua qualificazione sostanziale, è quello concessorio “atteso che è giustappunto una concessione di area pubblica il provvedimento iniziale che conforma il rapporto” (Cons. Stato, n. 529 del 2009), potendo disciplinare il regolamento comunale anche “le modalità per ottenere il provvedimento per l’installazione” (art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993), confluendo nel quadro di tale rapporto, di conseguenza, la regolazione unitaria dei profili di tutela della sicurezza stradale e dei valori culturali. Inoltre il procedimento di gara non contrasta con la libera espressione dell’attività imprenditoriale di cui si tratta, considerato, in linea generale, che la procedura ad evidenza pubblica è istituto tipico di garanzia della concorrenza nell’esercizio dell’attività economica privata incidente sull’uso di risorse pubbliche e che, in particolare, la concessione tramite gara dell’uso di beni pubblici per l’esercizio di attività economiche private è istituto previsto nell’ordinamento, essendo perciò fondata la qualificazione della gara come strumento per assicurare il principio costituzionale della libera iniziativa economica anche nell’accesso al mercato degli spazi per la pubblicità.