Roma, 12 maggio 2015
Prot. n. 71/2015
COMUNICAZIONE 14/2015
A TUTTE LE AZIENDE
ISCRITTE ALL’ALBO
LORO SEDI
Dopo circa due anni dal primo esposto inviato da ANACAP all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) e dopo ulteriori ripetuti solleciti, la parola fine può pronunciarsi sulla vicenda ASMEL.
L’Autorità, con Delibera n. 32 del 30 aprile 2015, resa all’esito di una istruttoria lunga e complicata, con motivazione puntuale e diffusa ha così statuito:
«- Il Consorzio Asmez e la società consortile Asmel a r.l. non rispondono ai modelli organizzativi indicati dall’art. 33 comma 3-bis del d.lgs. 163/06, quali possibili sistemi di aggregazione degli appalti di enti locali, sulla base delle considerazioni contenute nella parte motivazionale del presente atto deliberativo;
– pertanto, la società consortile Asmel a r.l. non può essere inclusa tra i soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del d. l. n. 66/2014, né può considerarsi legittimata ad espletare attività di intermediazione negli acquisiti pubblici, peraltro senza alcun limite territoriale definito;
– conseguentemente, sono prive del presupposto di legittimazione le gare poste in essere dalla predetta società consortile Asmel;
– dà mandato all’Ufficio istruttore di inviare la presente deliberazione alla società consortile Asmel a r.l., all’ANACAP, all’ANCE, all’Osservatorio Regionale del Piemonte, alla Confindustria di Cuneo e al comune di Caggiano;
– si dispone l’invio della presente deliberazione all’Avvocatura Generale dello Stato.»
Le conclusioni rassegnate nella Delibera suindicata non lasciano margini a dubbi: le gare poste in essere da ASMEL sono nulle e non produttive di effetti ed integrano, ad avviso di chi scrive, anche il reato di usurpazione di funzioni pubbliche.
Ineludibile conseguenza di tale nullità è la illegittimità degli affidamenti intervenuti, con obbligo degli Enti affidatari di revocarli in autotutela, e l’obbligo di ASMEL di restituire quanto indebitamente percepito dalle società affidatarie.
ANACAP si farà carico di inviare a tutti i comuni della Campania, Piemonte e Calabria, nonché ogni altro comune intervenuto, copia della suindicata Delibera dell’Autorità.
Distinti saluti.
IL PRESIDENTE
– Avv. Pietro di Benedetto –