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Comunicazione 14/2015: definita la questione ASMEL

12 Mag 2015 | ARCHIVIO STORICO

Roma, 12 maggio 2015

Prot. n. 71/2015

COMUNICAZIONE 14/2015

A TUTTE LE AZIENDE

ISCRITTE ALL’ALBO

 LORO SEDI

 

Dopo circa due anni dal primo esposto inviato da ANACAP all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) e dopo ulteriori ripetuti solleciti, la parola fine può pronunciarsi sulla vicenda ASMEL.

L’Autorità, con Delibera n. 32 del 30 aprile 2015, resa all’esito di una istruttoria lunga e complicata, con motivazione puntuale e diffusa ha così statuito:

«- Il Consorzio Asmez e la società consortile Asmel a r.l. non rispondono ai modelli organizzativi indicati dall’art. 33 comma 3-bis del d.lgs. 163/06, quali possibili sistemi di aggregazione degli appalti di enti locali, sulla base delle considerazioni contenute nella parte motivazionale del presente atto deliberativo;

– pertanto, la società consortile Asmel a r.l. non può essere inclusa tra i soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del d. l. n. 66/2014, né può considerarsi legittimata ad espletare attività di intermediazione negli acquisiti pubblici, peraltro senza alcun limite territoriale definito;

– conseguentemente, sono prive del presupposto di legittimazione le gare poste in essere dalla predetta società consortile Asmel;

– dà mandato all’Ufficio istruttore di inviare la presente deliberazione alla società consortile Asmel a r.l., all’ANACAP, all’ANCE, all’Osservatorio Regionale del Piemonte, alla Confindustria di Cuneo e al comune di Caggiano;

– si dispone l’invio della presente deliberazione all’Avvocatura Generale dello Stato.»

Le conclusioni rassegnate nella Delibera suindicata non lasciano margini a dubbi: le gare poste in essere da ASMEL sono nulle e non produttive di effetti ed integrano, ad avviso di chi scrive, anche il reato di usurpazione di funzioni pubbliche.

Ineludibile conseguenza di tale nullità è la illegittimità degli affidamenti intervenuti, con obbligo degli Enti affidatari di revocarli in autotutela, e l’obbligo di ASMEL di restituire quanto indebitamente percepito dalle società affidatarie.

ANACAP si farà carico di inviare a tutti i comuni della Campania, Piemonte e Calabria, nonché ogni altro comune intervenuto, copia della suindicata Delibera dell’Autorità.

Distinti saluti.

 IL PRESIDENTE

– Avv. Pietro di Benedetto –

All. 14_ALL_delibn32del30aprile20151