Cassazione Sezione Tributaria sentenza n. 24679.2011
Con la sentenza n. 24679 del 23/11/2011 la Sezione Tributaria della Cassazione si è pronunciata in merito ai termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo della TARSU nel caso in cui il Comune abbia attivato la procedura G.I.A. (gestione integrata avvisi di pagamento).
Com’è noto si tratta di una procedura prevista dall’art. 32 del d.lgs. n. 46/99, che consente al Comune di stipulare una convenzione con l’agente della riscossione per disciplinare le procedure di formazione del ruolo e consegna, le modalità di richiesta del pagamento e i termini di notifica della cartella.
In sostanza il servizio Gestione Integrata Avvisi di Pagamento (G.I.A.) consente all’agente della riscossione, a fronte di un’apposita convenzione con l’ente, di anteporre all’emissione della cartella di pagamento l’invio di un avviso di pagamento bonario prodotto a valle del processo di formazione ruoli. La procedura comporta i seguenti benefici: riduzione dei tempi di riscossione, riduzione dei costi legati alla stampa delle cartelle; possibilità di supportare tentativi di riscossione tramite avviso anche per i soggetti non iscritti a ruolo; attivazione automatica del processo di cartellazione a valle della rendicontazione avvisi per le partite insolute.
Nella fattispecie la CTR aveva annullato una cartella di pagamento TARSU sul rilievo che il ruolo era stato formato e consegnato al concessionario oltre il termine previsto dalla legge a pena di decadenza.
Il Comune aveva così proposto ricorso in Cassazione eccependo la violazione dell’art. 72 del d.lgs. n. 507/93 e sostenendo che il ruolo relativo all’anno 2001 era stato formato in data 29/10/2001, e consegnato all’agente della riscossione in data 25/11/2002, mentre quello relativo all’annualità 2002 era stato formato in data 4/8/2003 e consegnato in data 10/10/2003. Ne conseguiva, ad avviso dell’ente, che la CTR aveva male applicato la norma in questione.