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Cassazione 8701 del 10/4/2013: cartella di pagamento – sottoscrizione e indicazione del responsabile del procedimento – notifica a mezzo raccomandata

13 Giu 2013 | ARCHIVIO STORICO

Cassazione 8701 del 10.4.2013

Con la sentenza n. 8701 del 10/4/2013 la Sezione Tributaria della Cassazione ha ribadito alcuni importanti principi in materia di sottoscrizione e notifica della cartella di pagamento. In primo luogo la Corte afferma l’insussistenza dell’obbligo di sottoscrizione della cartella. Invero, la costante giurisprudenza della Cassazione è nel senso che, in ragione del modello ministeriale di cartella
di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 602/73, mai sia necessaria la sua sottoscrizione, essendo sufficiente ad evidenziare la provenienza dell’atto fiscale, quindi a salvaguardare il diritto difensivo, le sole intestazione dell’Ufficio ed indicazione della causale. In secondo luogo i Giudici di Piazza Cavour si pronunciano sulla validità di una cartella emessa su ruolo consegnato prima del 1° giugno 2008 priva dell’indi cazione del responsabile. A riguardo viene ricordata la costante giurisprudenza della Corte che, per le cartelle notificate prima del 1° giugno 2008, non ritiene necessaria l’indicazione del responsabile del procedimento. E, ciò, in quanto l’art. 7 della legge n. 212 del 2000 (statuto dei diritti del contribuente), per cui negli atti della Amministrazione Finanziaria deve tassativamente esser indicato il responsabile del procedimento, non equivale ad una previsione di sanzione di nullità, come è stata invece successivamente introdotta dall’art. 36 comma 4-quater del d.l.n. 248/2007, convertito in legge n. 31/2008, appunto, con decorrenza dal 1° giugno 2008. La Cassazione si pronuncia infine sulla validità della notifica della cartella di pagamento effettuata a mezzo raccomandata. La Corte ha già avuto modo di scrutinare la questione, affermando che la notifica della cartella di pagamento è specialmente disciplinata dall’art. 26 del D.P.R. n. 602/73, affermando altresì che, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.P.R. n. 602/73 (modificato dall’art. 12 del d.lgs. n. 46/99 e dall’art. 1 del d.lgs. n. 193/2001), la notifica in discorso può farsi direttamente dal concessionario mediante lettera raccomandata senza affidamento a soggetti abilitati, e, perciò senza che debba formarsi alcuna relata di notifica. Ciò è chiaramente confermato dal citato art. 26, laddove al concessionario vien fatto obbligo di conservare per anni cinque l’avviso di ricevimento della raccomandata, per cui la stessa costituisce unica prova richiesta della avvenuta notifica a mezzo di spedizione postale.