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Cassazione 7641 del 26/3/2013: ICI – applicazione retroattiva dei minori estimi catastali a seguito di revisione

13 Giu 2013 | ARCHIVIO STORICO

Cassazione 7641 del 26.3.2013

Con l’ordinanza n. 7641 del 26/3/2013 la Cassazione ha affermato che la revisione degli estimi catastali ha efficacia retroattiva ai fini dell’applicazione dell’ICI. Nella fattispecie il Comune aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR che aveva ritenuto legittimo il rimborso dell’ICI versata negli anni 1993-1999 in eccedenza rispetto alle rendite catastali approvate con D.M. n. 159 del 2002. La Cassazione respinge il ricorso del Comune aderendo alla pregressa giurisprudenza della Corte secondo cui l’art. 74 commi 5 e 6 della legge n. 342/2000, nell’estendere all’Ici ed all’Invim l’applicazione dei minori estimi risultati dalla revisione delle tariffe, disposta in forza dell’art. 2 comma 1 del d.l. n. 16/93 (convertito in legge n. 75/93) ha espressamente riconosciuto la retroattività dell’efficacia degli stessi, operante anche nell’ipotesi in cui i comuni abbiano presentato ricorso alle commissioni censuarie, a seguito della riapertura dei termini disposta dall’art. 49 comma 13 della legge n. 449/97. In applicazione di tale principio, va confermata la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva ritenuto fondata – a seguito della pubblicazione del D.M. n. 159 del 2002, modificativo delle tariffe di estimo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed avente mera funzione ricognitiva di tale revisione – l’istanza di rimborso del contribuente della maggiore Ici versata dal 1993 al 1999, sulla base dei precedenti estimi catastali.