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Cassazione 25514 del 30/11/2011: ICI – efficacia “dichiarativa” (non costitutiva) della rendita catastale attribuita

19 Gen 2012 | ARCHIVIO STORICO

Cassazione25514-2011

Con la sentenza n. 25514 del 30/11/2011 la Sezione Tributaria della Cassazione è tornata sulla questione concernente l’efficacia della rendita catastale attribuita dall’Agenzia del Territorio. Nella fattispecie un comune aveva notificato due avvisi di liquidazione ICI richiedendo le annualità 2000 e 2001 a seguito di attribuzione della rendita catastale avvenuta nel 2003. La CTR annullava gli avvisi ritenendo non applicabile con effetti retroattivi la rendita catastale attribuita. Il Comune propone ricorso in Cassazione evidenziando in particolare la violazione dell’art. 74 comma 1 della legge n. 342/2000. L’ente locale espone che la CTR nella impugnata sentenza ha ritenuto che la rendita definitiva attribuita al contribuente non avesse natura retroattiva, essendo stata attribuita dopo il 1° gennaio 2000, così interpretando il citato art. 74, comma 1, laddove questo deve intendersi nel senso che la notificazione della rendita è presupposto indispensabile per l’ente impositore in ordine al potere di accertamento sulla base dei nuovi dati, che tuttavia può estendersi anche al passato, operando i necessari conguagli con la rendita presunta. La Cassazione ritiene fondato il motivo ricorso, richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte sul punto, essendo intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite n. 3160 del 2011 la quale ha affermato che “In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’art. 74 comma 1 della legge n. 342/2000 nel prevedere che, a decorrere dal 1 gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, a fini impositivi anche per annualità d’imposta “sospese”, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso”. In sostanza, l’efficacia della rendita catastale notificata dopo il 1° gennaio 2000, una volta acquisita, esplica i suoi effetti anche per il passato, in tema di conguaglio con la rendita precedente ove questa abbia natura provvisoria quale quella presunta, o dichiarata dal contribuente, conguaglio che, secondo i casi può essere sia a favore del comune che del contribuente.