Cassazione 23530 del 10.11.2011 – Contributo di bonifica
La sezione Tributaria della Cassazione, con l’ordinanza n. 23530 del 10/11/2011 ha affermato che il contributo di bonifica è dovuto solo se il proprietario dell’immobile incluso nel perimetro consortile trae un vantaggio diretto e specifico dalle opere eseguite dal consorzio. Nella fattispecie la CTR aveva respinto l’appello di un contribuente, confermando le cartelle di pagamento per quote consortili 2002 e 2003, motivando la decisione sulla base dell’obbligo sussistente in capo al proprietario dell’immobile inserito nel perimetro consortile il quale trae vantaggi dalle opere del consorzio. La Cassazione non condivide la conclusione a cui è pervenuta la CTR, osservando in primo luogo che l’obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l’assoggettamento al potere impositivo di quest’ultimo, postulano la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere (art. 10 RD n. 215/1933 e art. 860 c.c.). Inoltre, detto vantaggio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo (Cass. 1996/8960). In particolare, non è sufficiente una generica “utilitas” che risulti in rapporto di derivazione causale con l’attività consortile e che si riverberi a favore del proprietario di uno di detti immobili, ma è necessario che tale “utilitas” si traduca in un vantaggio di tipo fondiario, cioè strettamente incidente sull’immobile stesso. Pertanto, il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell’onere della prova, all’accertamento dell’esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all’interno del perimetro di contribuenza.