Cassazione 23391 del 9.11.2011 – Sull’esenzione ICI per l’ente strumentale della Regione
La Sezione Tributaria della Cassazione, con l’ordinanza n. 23391 del 9/11/2011 si è pronunciata in ordine alla fattispecie di esonero prevista dall’art. 7 lett. a) del d.lgs. n. 504/92 con particolare riferimento ad un ente strumentale della Regione.
Nella fattispecie la CTR della Basilicata aveva accolto il ricorso proposto dall’Agenzia Lucana di Sviluppo e Innovazione in Agricoltura (ALSIA) avverso l’avviso di accertamento relativo all’ICI per l’anno 2005, affermando che, in base alla L.R. n. 38 del 1996, l’ALSIA è un ente strumentale della Regione ed, al pari di essa, va esente dall’imposta, e che i beni immobili presenti nel patrimonio della ricorrente sono di proprietà della Regione, e rimessi nella disponibilità dell’ALSIA al solo fine di dismetterli (L.R. n. 5 del 2005 e L.R. n. 47 del 2000).
Il Comune propone ricorso in Cassazione lamentando la “violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 504 del 1992, art. 7”, per non avere la CTR tenuto conto che, per usufruire dell’esenzione dall’imposta, gli immobili devono esser “destinati esclusivamente ai fini istituzionali”, e per non aver considerato che l’ALSIA, dotata di autonoma personalità giuridica, non costituisce un’appendice della Regione.
La Cassazione tuttavia dichiara il ricorso inammissibile in quanto non corredato dalla formulazione del quesito di diritto, prescritto dall’art. 366-bis del codice di procedura civile. Sul punto la Sezione Tributaria aggiunge che l’abrogazione dell’art. 366-bis c.p.c., intervenuta ai sensi dell’art. 47 della legge n. 69/2009, è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente all’entrata in vigore della legge stessa (4.7.2009), con la conseguenza che per quelli pubblicati, come nella specie, antecedentemente (e nella vigenza del d.lgs. n. 40/2006) tale norma è ancora applicabile.
Il ricorso si conclude quindi con una declaratoria di inammissibilità. Per completezza va detto che se la Cassazione fosse entrata nel merito del giudizio avrebbe dato ragione all’ente comunale per mancanza dell’utilizzo “diretto” dell’immobile da parte della Regione (si veda Cass. 8495 del 9/4/2010, in TN n. 8/2010, che ha negato l’esonero ICI ad un immobile utilizzato da un’Agenzia di sviluppo agricolo, organismo strumentale della Regione dotato di autonoma soggettività).