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Cassazione 23318 del 9/11/2011 e 23507 del 10/11/2011: ICI – valore contabile per i fabbricati cat. D fino alla domanda di accatastamento

1 Dic 2011 | ARCHIVIO STORICO

Cassazione 23318 del 9.11.2011 – ICI

Cassazione 23507 del 10.11.2011 – ICI

La Sezione Tributaria della Cassazione, con altre due pronunce (n. 23318 del 9/11/2011 e n. 23507 del 10/11/2011) ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il criterio del valore contabile è applicabile fino alla richiesta di attribuzione della rendita catastale.

Sul punto i Giudici di Piazza Cavour richiamano il recente arresto delle Sezioni Unite, le quali, componendo un contrasto tra diversi collegi della quinta sezione civile Corte in ordine all’interpretazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 504/92, hanno affermato che il metodo di determinazione della base imponibile ICI collegato alle iscrizioni contabili, previsto dall’art. 5 comma 3 del d.lgs. n. 504/92 per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all’anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, vale sino a che la richiesta di attribuzione della rendita non viene formulata, mentre, dal momento in cui fa la richiesta, il proprietario, pur applicando ormai in via precaria il metodo contabile, diventa titolare di una situazione giuridica nuova derivante dall’adesione al sistema generale della rendita catastale, sicchè può essere tenuto a pagare una somma maggiore (ove intervenga un accertamento in tali sensi), o avere diritto di pagare una somma minore, potendo, quindi, chiedere il relativo rimborso nei termini di legge (Cass. S.U. n. 3160 del 2011 in TN n. 3/2011).

Deve pertanto ritenersi che fin dalla richiesta di attribuzione di rendita da parte del proprietario la base imponibile dell’immobile deve essere determinata attraverso la capitalizzazione della rendita che sarà successivamente attribuita e che pertanto, ove tale rendita risulti poi tale da comportare un esborso per ICI inferiore rispetto a quello effettuato calcolando la base imponibile secondo il valore contabile, sorge per il proprietario-contribuente il diritto ad ottenere il rimborso di quanto versato in eccesso nonchè la possibilità di richiedere tale rimborso, dovendo pertanto da tale momento ritenersi decorrente il relativo termine di decadenza.

In sostanza, solo quando la rendita risulterà definitivamente determinata sorgerà il diritto del contribuente a ripetere quanto eventualmente pagato in eccesso, con la conseguenza che, decorrendo il termine di decadenza di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 504/92 dalla definitiva determinazione della rendita, Nella fattispecie, pertanto, la domanda di rimborso doveva ritenersi tempestiva, in quanto presentata entro il triennio dalla definitiva determinazione della rendita.