In tema di risarcimento da fatto illecito, il Comune non vanta un diritto di credito avente ad oggetto le somme riscosse o da riscuotere all’esito del procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981, né una posizione differenziata, giuridicamente protetta rispetto alle attività demandate al Prefetto nel corso del procedimento stesso. Ne consegue che non è tutelabile in via aquiliana la pretesa del Comune di essere risarcito dal Ministero dell’Interno per la perdita degli introiti pecuniari derivanti dalla riscossione delle sanzioni pecuniarie amministrative; perdite che l’ente stesso ritiene attribuibili a colpose omissioni o ritardi nell’adempimento dei compiti attribuiti al Prefetto nel corso del menzionato procedimento.