Cassazione 17844 del 18.10.2012
Il preavviso di fermo amministrativo rappresenta un atto autonomamente impugnabile anche se riguardante obbligazioni di natura extratributaria, trattandosi, in ogni caso, di atto funzionale a portare a conoscenza dell’obbligato una determinata pretesa dell’Amministrazione. In relazione alla contestazione del mero preavviso di fermo accedente a contestata violazione del Codice della Strada, si deve dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della contestazione stessa con statuizione della competenza del Tribunale competente per territorio.