Cassazione 17588 del 12.10.2012
Con la sentenza n. 17588 del 12/10/2012 la Sezione Tributaria della Cassazione ha ribadito il consolidato orientamento affermatosi in ordine al perfezionamento della notifica effettuata a mezzo posta. Nella fattispecie il Comune eccepiva che la CTR non aveva tenuto in considerazione il principio, enunciato dalla Corte Costituzionale nelle sentenze nn. 477/2002 e 28/2004, della scissione tra i due diversi momenti di perfezionamento della notificazione degli atti processuali, per il notificante e per il destinatario, principio operante per qualsiasi forma di notifica (e dunque anche in quella effettuata ex art. 16 del d.lgs. 546/92), la cui applicazione rendeva tempestivo l’appello proposto dal Comune. La Cassazione ritiene fondata l’eccezione dell’ente impositore. Invero la consolidata giurisprudenza del Giudice delle Leggi, in considerazione delle diverse esigenze di difesa delle parti processuali, ha ripetutamente affermato che il momento di perfezionamento della notifica per il notificante (quindi in funzione della verifica della osservanza di termini perentori o di decadenza) deve essere distinto da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario (cfr. Corte cost. n. 477/2002; Corte cost. n. 28/2004; Corte cost. ord. n. 97/2004, con riferimento all’art. 149 c.p.c. ed alla notificazione a mezzo posta), dovendo aversi riguardo, per la verifica della tempestività della notifica del ricorso, al momento in cui la parte notificante ha completato tutte le attività di impulso del procedimento notificatorio alla stessa richiesta e che si esauriscono con la consegna delle copie del ricorso all’organo competente ad eseguire la notifica (Ufficiale giudiziario), rimanendo estranee alla sfera di controllo del notificante, e dunque irrilevanti ai fini della verifica predetta, le ulteriori attività del procedimento notificatorio attribuite alla competenza esclusiva di detto organo al quale soltanto, pertanto, possono essere riferiti i tempi di espletamento e gli eventuali errori commessi. Detto principio opera per ogni forma di notifica: “qualunque sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale, almeno quando esso debba compiersi entro un determinato termine, alla luce delle sentenze della Corte costituzionale n. 69 del 1994 e n. 477 del 2002 (che hanno affermato che il notificante debba rispondere soltanto del compimento delle formalità che non esulano dalla sua sfera di controllo) , secondo il “principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio”, si intende perfezionata, dal lato dell’istante, al momento dell’affidamento dell’atto all’ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato” (Sez. 3, 6 febbraio 2007, n. 2565; Sez. L. 13 gennaio 2010, n. 359). Con riguardo specifico al processo tributario la Cassazione ribadisce che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 546/92, le disposizioni processuali tributarie prevalgono, per il principio di specialità, sulle norme processuali civili essendo l’applicabilità di queste ultime subordinata alla compatibilità logicogiuridica tra i due sistemi processuali ed alla mancanza di una specifica regolamentazione della fattispecie da parte del d.lgs. n. 546/92. Nel caso in esame, trattandosi di un vizio inerente error in procedendo, a fronte della ricezione, per il Comune, della notifica della sentenza della CTP in data 13/12/2002, la consegna da parte dell’Ente appellante dell’atto di appello all’Ufficiale giudiziario è avvenuta in data 10/2/2003, con successivo perfezionamento della notifica, con consegna ai destinatari, in data 12/2/2003. Quindi, per effetto dell’accoglimento dell’unico motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata (perchè affetta da error in procedendo) e la causa va rinviata ad altra sezione della stessa CTR che ha emesso la decisione cassata, affinchè esamini nel merito l’appello del Comune e provveda anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Si segnala che il principio della scissione del momento perfezionativo è valido anche per la notifica degli avvisi di accertamento: in tal caso di dovrà considerare il giorno di spedizione per il comune, quello di ricevimento per il contribuente.