Cassazione 16330 del 28.6.2013
Con la pronuncia n. 16330 del 28/6/2013 la Corte di Cassazione ha confermato il principio in base al quale la ruralità dei fabbricati deve evincersi dalla categoria catastale (A/6 per le unità abitative, D/10 per i fabbricati strumentali). Si tratta di un principio sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 18565 del 2009, successivamente confermato e ormai uniforme (costituito da oltre 180 pronunce, tra cui la n. 13826 dell’1/8/2012 ed altre sentenze richiamate, in TN n. 18/2012). Sul punto la Cassazione si è limitata a ribadire che, in tema di ICI, soltanto l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall’art. 9 del d.l. n. 557 del 1993 (legge n. 133 del 1994), non è soggetto all’imposta, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del d.lgs. n. 504/92, come interpretato dall’art. 23, comma 1-bis del d.l. 207/2008 aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 2009. Qualora invece l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, era allora onere della contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di poter legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Resta comunque il rebus sulla retroattività delle domande per il riconoscimento della ruralità presentate ai sensi del decreto-legge n. 70/2011 (con il quale veniva recepito l’orientamento della Cassazione sull’accatastamento in D/10 per i fabbricati strumentali, abrogato dal d.l. 201/2011) e poi in virtù del decreto ministeriale del 26/7/2012. Sul punto si ritiene che il Dm 26/7/2012 abbia travalicato la fonte legislativa primaria (Dl 201/2011) che non prevede in alcun modo il riconoscimento retroattivo della ruralità, né lo prevedeva il Dl 70/2011. E’ evidente che tale effetto non può essere previsto con un decreto ministeriale (fonte secondaria), per cui la questione è risolvibile soltanto con un’espressa previsione normativa primaria che attribuisca effetto retroattivo alla variazione catastale, come peraltro auspicato dal MEF in risposta alla question time del 30/5/2013 (in TN n. 12/2013). L’intervento legislativo è peraltro necessario alla luce dell’oscillazione giurisprudenziale sul tema: a favore della retroattività si sono tra l’altro schierati la CTR Bologna n. 65/2012, la CTP Mantova n. 10/2013 e la recentissima CTR Firenze n. 58 del 10/6/2013; mentre sul fronte opposto si segnala la CTR Firenze n. 56/2012, la CTP Milano n. 77/2012 e la CTP Modena n. 75/2013.