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Cassazione 1069 del 25/1/2012: legittima la multa accertata da agente diverso da verbalizzante

23 Feb 2012 | ARCHIVIO STORICO

Cassazione 1069 del 25.1.2012

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva. Qualora vi sia attestazione positiva di fatti che il pubblico ufficiale accertatore ha attestato come personalmente verificati e non sussista alcun indizio di intrinseca contraddittorietà del fatto, il ricorrente deve proporre querela di falso per far valere l’erroneità delle attestazioni del pubblico ufficiale.