Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva. Qualora vi sia attestazione positiva di fatti che il pubblico ufficiale accertatore ha attestato come personalmente verificati e non sussista alcun indizio di intrinseca contraddittorietà del fatto, il ricorrente deve proporre querela di falso per far valere l’erroneità delle attestazioni del pubblico ufficiale.